E’
punibile per il reato di sostituzione di persona (art. 494 del c.p.)
colui che crea o utilizza un account di posta elettronica con nome e
dati falsi, attribuendo tali dati ad altra persona e arrecandole
perciò danno.  


Codice penale, articolo 494: Sostituzione di persona.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.