E’ punibile il genitore che si trasferisce con il figlio in
un’altra regione, contravvenendo all’ordine del giudice di rimanere
nell’abitazione di entrambi i genitori.

Si tratta del reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento
del giudice previsto dal codice penale all’articolo 388.

La Cassazione conferma la condanna della Corte d’Appello di Trento
nei confronti di una madre che aveva portato con sé la figlia di
otto mesi in Sicilia, dove si è trasferita per lavoro. Il giudice
aveva disposto che la bimba abitasse in Trentino nella casa in cui
vivevano i genitori.

Il testo della sentenza sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Lo stesso 23 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la
condanna di una madre per lo stesso reato con la sentenza n. 43293.

Già in passato la Suprema Corte aveva confermato la punibilità
dei comportamenti con cui un genitore impedisce di fatto all’altro di
vedere e frequentare i figli (Cassazione penale, sezione VI, sentenza
33719/2010).