E’ illegittima la prassi
invalsa da tempo in Spagna per cui i servizi sociali esercitavano il potere di
sospendere il diritto di visita del genitore e non ne davano segnalazione al tribunale.
La Corte
Suprema ne afferma il contrasto con la legge spagnola (articolo 116
del codice civile) e con la Convenzione delle Nazioni Unite per i
diritti dell’infanzia.
Fonte: http://www.poderjudicial.es/