Corte Europea dei Diritti Umani, sentenza del 7 gennaio 2014 in caso 77/07 Cusan
E’ illegittimo impedire ai genitori di trasmettere il cognome della madre al figlio.
La legge italiana che prevede tale conseguenza viola il principio di tutela della vita privata e familiare sancito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.
Non solo. Limitare la trasmissione del cognome materno costituisce una discriminazione discriminazione basata sul sesso e perciò in contrasto con l’art. 14 della Convenzione.
Leggi la sentenza in italiano a cura del Ministero della Giustizia
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