La Corte è intervenuta a seguito del ricorso di una donna che contestava l’illegittimità del provvedimento del tribunale rumeno che annullava la sua adozione e quella della giovane sorella.

Deceduta la madre, la sorella di quest’ultima aveva impugnato e ottenuto l’annullamento dell’adozione delle figlie, succedute nel patrimonio della madre.
La Corte EDU ha rilevato che una misura così radicale come l’annullamento di un’adozione doveva essere supportata da motivi pertinenti e sufficienti.
Anche se vi sono elementi per credere che l’adozione sia avvenuta allo scopo di determinare un vantaggio economico, l’interesse del minore deve rimanere in primo piano nella valutazione delle conseguenze dell’atto illecito così come vanno tenuti nella massima considerazione i legami consolidati. Non basta l’esigenza di tutelare i diritti ereditari di una parte.
La Romania ha così violato l’obbligo di assicurare il pieno rispetto dei legami familiari con un’ingerenza di particolare gravità attraverso la rimozione di un vincolo che era durato ben 30 anni, in violazione dell’articolo 8 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà.