E’ punibile il genitore che impedisce all’altro di contattare i figli e di vederli, secondo quanto previsto dal giudice che ha disposto la separazione.

Si tratta del reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice previsto dal codice penale all’articolo 388.

La Corte di Cassazione conferma la condanna della Corte d’appello di Reggio Calabria nei confronti di una madre che impediva al coniuge da cui si era separata di tenere con sé i figli nei giorni e orari disposti dal giudice con il provvedimento di separazione.

Il testo della sentenza sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Lo stesso 23 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una madre per lo stesso reato con la sentenza n. 43292.

Già in passato la Suprema Corte aveva confermato la punibilità dei comportamenti con cui un genitore impedisce di fatto all’altro di vedere e frequentare i figli (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 33719/2010).