Questa e altre misure introdotte dal
decreto-legge 92/2014 hanno lo scopo di ottemperare alla
sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 (causa
Torreggiani e altri contro Italia), nella
quale è stato stabilito che lo Stato italiano
debba offrire una riparazione adeguata per i
danni ai detenuti derivanti dal sovraffollamento carcerario.
Disposizioni urgenti in materia di
rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli
internati che hanno subito un
trattamento in violazione dell’articolo 3
della convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, nonché di modifiche
al codice di procedura penale e
alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento
del Corpo di polizia penitenziaria e
all’ordinamento penitenziario, anche
minorile.
Modifiche all’articolo 24 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
1. All’articolo 24 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole:
«ma non il ventunesimo anno di età»
sono sostituite dalle seguenti: «ma non il
venticinquesimo anno di età».
della libertà personale
1. Le misure
cautelari, le misure alternative, le
sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si
eseguono secondo le norme e con le modalità previste per
i minorenni anche nei confronti di
coloro che nel corso dell’esecuzione
abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo
anno di età.
L’esecuzione rimane affidata al
personale dei servizi minorili.