L’art. 31 del D. Lgs. 286/1998 (nel prosieguo anche TUI) dispone che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”.

Il legislatore precisa espressamente come ciò possa avvenire anche in deroga alle altre disposizioni del TUI, introducendo così un’inversione della regola generale per cui il figlio segue la condizione giuridica del titolare della sua responsabilità genitoriale.

Sulla norma si è sviluppato sin dal principio un contrasto giurisprudenziale circa, in particolare, l’interpretazione dei gravi motivi intesi, alternativamente, come il ricorrere di una situazione di emergenza, a carattere eccezionale o contingente (non rinvenibile nelle ordinarie necessità di accompagnarne il processo d’integrazione ed il percorso educativo e presente in caso di problemi di salute del minore) o come il fatto di trovarsi in presenza di minori di tenerissima età, tenuto conto della grave compromissione e del sicuro danno all’equilibrio psico – fisico che determina in tale situazione l’allontanamento o la mancanza di uno dei genitori.

Le S.U. della Cassazione nel 2006 (Sent. n. 22216/2006) hanno sancito che i gravi motivi vanno accertati dal Tribunale per i Minorenni come emergenza attuale solo nell’ipotesi di richiesta di autorizzazione all’ingresso del familiare nel territorio nazionale in deroga alla disciplina generale dell’immigrazione. Nel caso di richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare sul territorio italiano, la situazione eccezionale nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può essere attuale, ma può anche essere dedotta quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare, cioè di una situazione futura ed eventuale rimessa dall’accertamento del giudice minorile. In ogni caso, le S.U. precisano che il grave pregiudizio per il minore va accertato in concreto, non essendo sufficiente la sua tenera età.

Sempre la giurisprudenza di legittimità a S.U. nel 2010 (n. 21799/10) ha chiarito che i gravi motivi ricorrono non necessariamente in casi eccezionali strettamente connessi a problemi di salute del minore, ma anche laddove siano rinvenibili eventi traumatici che trascendano il normale disagio dovuto al rimpatrio, considerando sia il potenziale danno attuale, sia effettuando una valutazione prognostica. “La tecnica di normazione a clausola generale dell’art. 31 induce a comprendervi qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è altamente probabile, deriverà al minore, dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui e’ cresciuto.

Si tratta di situazioni che non si prestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un’indagine svolta in modo individualizzato da parte di un organo specializzato, tenendo conto di ogni possibile variabile, come l’età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore e la situazione della famiglia e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l’operazione di corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

Si consideri che seppur nella maggioranza dei casi i familiari che ottengono l’autorizzazione ex art. 31 TUI sono i genitori, coerentemente alla norma, la giurisprudenza ha consentito sia la permanenza che l’ingresso anche di altri familiari, la cui presenza è stata ritenuta fondamentale per garantire la serena crescita e il corretto equilibrio psico-fisico dei minori considerati.

Così come è stata importante l’autorizzazione ai sensi dell’art. 31 TUI per casi in cui è lo stesso Tribunale per i Minorenni a richiedere implicitamente la permanenza sul territorio italiano di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno e di cui si stanno valutando le competenze e l’adeguatezza genitoriale. In tali situazioni è cruciale per questi genitori poter accedere – in virtù della regolarità del loro soggiorno – ai servizi essenziali così da essere seguiti, monitorati ma anche supportati dal servizio sociale, nell’interesse dei minori coinvolti.

Si segnala che sempre la Corte di legittimità a S.U. (15750/2019) ha sancito che “In tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 31, comma 3, TU immigrazione, approvato con il D. Lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario, ma non assoluto“.

Per diversi anni vi è stato un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità o meno di riconoscere ai titolari del pds ex art. 31 TUI. il diritto al rilascio del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo a norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (già carta di soggiorno) e per l’effetto diritto al soggiorno permanente sul territorio italiano.

Tale contrasto è stato risolto positivamente dal Parere del Consiglio di Stato n. 01707/2016: “Non è ravvisabile, alla luce del diritto dell’Unione europea … una situazione di incompatibilità logica che precluda il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a chi abbia fatto iniziale ingresso nel territorio della Repubblica Italiana sulla base di un permesso di soggiorno per assistenza minori. … l’Amministrazione potrebbe negare il rilascio all’interessato di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ferma restando la necessità della sussistenza di tutti gli altri requisiti prescritti) soltanto ove dovessero risultare altre circostanze idonee a far ritenere con evidenza che il cittadino di un Paese terzo non abbia una reale intenzione di insediarsi stabilmente in Italia.”.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene che l’art. 31, co. 3 TUI sia uno degli strumenti effettivi che in concreto garantiscono il rispetto dell’interesse superiore del minore e la tutela rafforzata dei suoi diritti fondamentali, sia della personalità, sia socio-economici, riconosciuti a vari livelli normativi, dalle convenzioni internazionali (Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989), dal diritto comunitario (Direttiva 2003/86/CE; Trattato di Lisbona, 2009) ed europeo (CEDU, 1950), dalla Carta costituzionale (artt. 2, 3, 10, 29, 30, 31, 32) e infine dalla stessa legislazione nazionale (art. 28, co. 3, TUI).

Tale disposizione ha assunto oggi ancora maggior interesse dopo alcune recenti modifiche introdotte dal c.d. Decreto Immigrazione di modifica ai decreti sicurezza (D.L. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.173 del 2020).

In particolare, nell’ambito di una politica di maggior tutela dei minori stranieri e del rispetto della vita personale e familiare, il legislatore è intervenuto in maniera incisiva con la previsione della convertibilità del permesso di soggiorno per assistenza minori ex art 31 TUI, prevista dall’art 6, comma 1 bis, lettera h) TUI. Inoltre, l’art. 32, co. 3.2 del D. Lgs 25/2008 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) è stato modificato con la previsione che “Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l’eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.