Al pari di un adulto, anche il minore straniero non accompagnato ha il diritto di chiedere la protezione internazionale in Italia.

Può chiedere la protezione internazionale il minore che si trova lontano dal paese in cui è nato e non può o non vuole farvi ritorno perché:

  • ha il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese”,
  • oppure “ha fondati motivi per ritenere che se ritornasse nel suo paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave”, dovuto a conflitti in corso o al rischio di essere torturati o condannati a morte.

A seconda che si rientri nel primo o nel secondo caso, al minore potrà essere riconosciuto un permesso di soggiorno per Asilo Politico oppure  per  Protezione Sussidiaria (art. 2 del D. L.vo n. 251/ 2007 ).

L’iter per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale deve essere tempestivamente avviato quando il minore abbia espresso tale volontà, oppure la necessità sia emersa a seguito del colloquio conoscitivo volto all’identificazione del minore.

Il tutore deve accompagnare il minore, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente per territorio (la questura più vicina al luogo in cui il minore è accolto), per formalizzare la domanda di protezione internazionale.

Nelle more della nomina del tutore da parte del Tribunale per i Minorenni, la Legge permette al responsabile della struttura di prima accoglienza di svolgere i compiti relativi alla richiesta di protezione internazionale (art. 6 della Legga n. 47/ 2017).

N.B. → Qualora un minore straniero non accompagnato abbia presentato autonomamente la domanda (si sia rivolto da solo in questura), l’autorità che la riceve deve sospendere il procedimento e dare comunicazione al Tribunale dei Minorenni affinché nomini un tutore entro le successive 48 ore (art. 26 comma 5 del D. L.vo. n. 25/ 2008).

La formalizzazione della domanda avviene con la compilazione del modello C3, che dovrà essere contestualmente firmato dal minore e dal suo tutore.

Nel compilare la domanda di protezione internazionale il tutore dovrà prestare particolare attenzione affinché venga specificata la presenza di eventuali parenti del minore che si trovino in Italia o in un altro paese dell’Unione Europea, al fine di valutare un suo eventuale ricongiungimento familiare (art. 8 Regolamento n. 604/ 2013). In presenza di familiari del minore in un altro stato europeo, la questura provvederà ad inviare, infatti, una segnalazione della richiesta di protezione internazionale del minore all’Unità Dublino, che avrà il compito di accertare la presenza dei familiari indicati. In caso di risposta positiva dell’Unità Dublino, il tutore avrà il compito di chiedere al Tribunale per i Minorenni di valutare se il ricongiungimento familiare risponda al superiore interesse del minore e, qualora così fosse, attendere il nullaosta al suo trasferimento. A seguito del ricongiungimento del minore con la sua famiglia, il paese in cui il minore sarà trasferito sarà competente ad esaminare la sua richiesta di protezione internazionale.

L’esame della domanda di Protezione Internazionale è svolto dalla Commissione Territoriale. Per decidere in merito alla domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale convoca il minore ad un’audizione personale in cui sarà assistito dal suo tutore e, qualora lo richieda, da un legale di sua scelta (art. 19 e art. 26 comma 5 del D. L.vo. n. 25/ 2008, art. 76 comma 4 quater del D.P.R. 115/ 2002).

Durante l’audizione il minore con l’ausilio di un mediatore verrà ascoltato in merito ai motivi per i quali ha lasciato il suo paese di origine e per i quali teme di farvi ritorno. La Commissione Territoriale è tenuta inoltre a valutare l’eventuale ulteriore documentazione presentata dal minore a sostegno della sua richiesta, attestante la sua vulnerabilità.

Ai sensi dell’art 17 del d.lgs 142 del 2015 i minori stranieri non accompagnati e i minori sono considerati richiedenti asilo vulnerabili.

Qualora la Commissione Territoriale adotti una decisione positiva, riconoscerà al minore lo Status di rifugiato politico, la Protezione Sussidiaria o in subordine per protezione speciale.

Qualora la Commissione riconosca  lo Status di rifugiato politico, la Questura rilascerà un permesso per Asilo che ha validità di cinque anni.

Qualora la Commissione riconosca  lo Status di rifugiato politico, la Questura rilascerà un permesso per Protezione Sussidiaria che ha validità di cinque anni.

Qualora la Commissione riconosca la Protezione Speciale, la Questura rilascerà un permesso per Protezione Speciale  che ha validità di due anni.

Il recente Decreto Legge n. 130 del 2020 ha modificato altresì l’impianto della protezione speciale ex art. 19 T.U.I., che ad oggi, ai sensi rispettivamente dei novellati artt. 32 comma 3 d.lgs. 25 del 2008 e 6 comma 1-bis T.U.I., ha durata biennale e è convertibile.

Tale tipo di protezione potrà essere riconosciuta al minore allorquando sussista il rischio che il suo allontanamento dall’Italia (per il minore tale pericolo si concretizza una vola divenuto maggiorenne) lo possa esporre a persecuzioni o torture nel paese di origine o ad una violazione della propria vita familiare e privata.

Ai fini di tale ultima violazione, la Commissione dovrà valutare la natura e l’effettività dei vicoli familiari del minore, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine

Ulteriori importanti riferimenti normativi alle garanzie di cui gode il minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale:

art. 6 del Regolamento n. 604/ 2013, “Esame prioritario

art. 28 del D. L.vo. n. 25/ 2008: Esame prioritario della domanda quando la stessa è presentata da un richiedente appartenente ad una categoria di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato

Art 28 bis D.L.vo n.25/2008: Le procedure accelerate non si applicano ai minori stranieri non accompagnati

HELPLINE MINORI MIGRANTI

Puoi contattare anche la linea telefonica di Save the Children per i minori migranti al numero verde 800 14 10 16

(Lyca Mobile: 351 2 20 20 16)

 

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