Che cos’è la protezione internazionale
La protezione internazionale rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di Origine per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra del 1951. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
Chi può ottenere la protezione internazionale
Può fare domanda di protezione internazionale il minore che si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole farvi ritorno perché:
- Ha il timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica
- Esistono motivi per ritenere che se facesse ritorno nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave
Nel primo caso al minore potrà essere riconosciuto lo status di rifugiato, mentre nel secondo il minore ha diritto ad un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 2 D.Lgs. n. 251/2007).
Come richiedere e ottenere la protezione internazionale
L’iter per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale deve essere tempestivamente avviato quando il minore abbia espresso tale volontà, oppure la necessità sia emersa a seguito del colloquio conoscitivo volto all’identificazione del minore.
- Manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.
Per fare richiesta di protezione internazionale il minore deve recarsi in Questura (Ufficio Immigrazione) accompagnato dal proprio tutore o dal responsabile della struttura in cui è accolto (art. 6 della Legge n. 47/ 2017).
Se il minore si trova in Italia ospitato da un connazionale, da un parente o altri, dovrà consegnare, entro 48 ore dall’inizio della stessa, anche la dichiarazione di ospitalità.
Qualora un minore straniero non accompagnato abbia presentato autonomamente la domanda (si sia rivolto da solo in Questura), l’autorità che la riceve dovrà sospendere il procedimento e darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni affinché nomini un tutore entro le successive 48 ore (art. 26 c. 5 D.Lgs. n. 25/2008).
Contestualmente alla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, la Questura procede all’identificazione ed al fotosegnalamento: prende i dati del minore (nome e cognome, luogo e data di nascita, nazionalità), gli scatta delle fotografie e prende le sue impronte digitali (se hanno più di 14 anni).
- Formalizzazione della domanda.
Conclusa l’identificazione, la Questura fisserà un appuntamento e, nella data stabilita, il minore dovrà presentarsi nuovamente in Questura per formalizzare la domanda di protezione internazionale.
Il giorno dell’appuntamento in Questura, il minore aiutato da un funzionario della polizia e un interprete compila il Modello C3. Il modello C3 è un modulo fornito dalla questura al richiedente in cui vengono raccolte le sue generalità, i suoi dati anagrafici, la propria situazione familiare, la data di partenza dal Paese di Origine e quella di ingresso sul territorio italiano, nonché i motivi della richiesta di protezione internazionale.
La compilazione del modulo avviene alla presenza dell’operatore di polizia, di un mediatore culturale/interprete e nel caso di MSNA anche del tutore.
È possibile allegare al Modello C3 una memoria che riassuma la storia del richiedente o documentazione a supporto della richiesta di protezione internazionale.
Al minore straniero richiedente asilo verrà rilasciato un Permesso di Soggiorno per Richiesta Asilo valido sino alla decisione della Commissione sulla richiesta di protezione, con validità nazionale. Il minore richiedente asilo ha diritto anche all’assistenza sanitaria gratuita, all’istruzione, al lavoro (dopo 60 giorni dalla formalizzazione della domanda) e all’accoglienza.
- Colloquio presso la Commissione Territoriale.
A seguito della formalizzazione della domanda, il minore è convocato dalla Commissione Territoriale per svolgere l’audizione personale, dove sarà ascoltato, con l’ausilio di un mediatore, in merito ai motivi per i quali ha lasciato il suo paese di origine e per i quali teme di farvi ritorno. La Commissione Territoriale è tenuta inoltre a valutare l’eventuale ulteriore documentazione presentata dal minore a sostegno della sua richiesta ed attestante la sua vulnerabilità (infatti ai sensi dell’art 17 del d.lgs 142 del 2015 i minori stranieri non accompagnati e i minori sono considerati richiedenti asilo vulnerabili).
Nell’attesa della convocazione è consigliabile che il minore si prepari all’intervista e che raccolga tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta da sottoporre alla Commissione. La Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente quando ritenga di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento della protezione internazionale o quando risulti certificata da una struttura sanitaria l’incapacità o l’impossibilità di sostenere un colloquio personale.
Nel corso del colloquio verrà chiesto al minore di ricostruire la sua storia: gli verranno poste domande sulla sua identità, sui motivi per cui ha lasciato il Paese di origine e sulle ragioni per cui ha timore di farvi ritorno.
Dell’audizione viene redatto un verbale e una copia dello stesso è rilasciata al richiedente.
- Valutazione e decisione.
La Commissione Territoriale deciderà se accogliere o rigettare la richiesta di protezione internazionale.
Gli esiti possibili sono:
-
- Riconoscimento dello status di rifugiato, per cui la Questura rilascerà un permesso per Asilo che ha validità di cinque anni. Sarà inoltre possibile ottenere il rilascio titolo di viaggio equipollente al passaporto per viaggiare, e soggiornare per un massimo di 3 mesi, nei Paesi dell’area Schengen.
- Riconoscimento della protezione sussidiaria, per cui la Questura rilascerà un permesso per Protezione Sussidiaria che ha validità di cinque anni, ed è rinnovabile. Sarà inoltre possibile ottenere il rilascio di un documento di viaggio per viaggiare, e soggiornare per un massimo di 3 mesi, nei Paesi dell’area Schengen.
- Riconoscimento della protezione speciale, per cui la Questura rilascerà un permesso per Protezione Speciale, che ha validità di due anni, non rinnovabile né convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno, a seguito della recente modifica introdotta dal D.L. n. 20/2023. Il recente D.L. n. 20/2023 convertito nella L. n. 50/2023 ha modificato l’impianto della protezione speciale ex art. 19 T.U.I., che ad oggi, ai sensi del novellato art. 32 comma 3 d.lgs. 25 del 2008 e dell’abrogazione dell’art. 6 comma 1-bis T.U.I., ha durata biennale ma non è più generalmente convertibile.
- Rigetto della domanda, avverso cui è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica del rigetto (artt. 35 e 35bis D.Lgs. n. 25/2008).
Per le fonti normative in materia di protezione internazionale si vedano il D. Lgs. n. 25/2008, il D. lgs. n. 251/2017 e la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.
Il diritto all’unità familiare
L’art. 8 disciplina quale Stato membro sia competente a esaminare la domanda di protezione internazionale di un minore straniero non accompagnato.
È competente ad esaminare la domanda lo Stato membro nel quale si trovi legalmente un familiare o un fratello o un parente del minore non accompagnato (indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo), purché ciò sia nel suo superiore interesse.
Ai sensi del Regolamento Dublino III, si considerano
- familiari: il padre, la madre, il coniuge
- parenti: la zia o lo zio, il nonno o la nonna
In caso di parente deve inoltre accertarsi, in base a un esame individuale, che questi possa occuparsi del minore.
In mancanza di un familiare, di un fratello o di un parente, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore.
Nel compilare la domanda di protezione internazionale il tutore dovrà indicare la presenza di familiari, fratelli o parenti del minore che si trovino in altro Stato membro, allegando la documentazione utile ad attestare il legame familiare. La questura provvederà ad inviare, infatti, una segnalazione della richiesta di protezione internazionale del minore all’Unità Dublino, che avrà il compito di accertare la presenza dei familiari indicati. In caso di risposta positiva dell’Unità Dublino, il tutore avrà il compito di chiedere al Tribunale per i Minorenni di valutare se il ricongiungimento familiare risponda al superiore interesse del minore e, qualora così fosse, attendere il nullaosta al suo trasferimento. A seguito del ricongiungimento del minore con la sua famiglia, il Paese in cui il minore sarà trasferito sarà competente ad esaminare la sua richiesta di protezione internazionale.
Scheda tematica redatta con il contributo degli studenti e delle studentesse delle cliniche legali Famiglie, Minori e Diritto/Human Rights and Migration Law/Libertà personale e tutela dei diritti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino dell’anno accademico 2023.2024 nell’ambito del Progetto di eccellenza 2023-2027 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino
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