In Italia non è previsto l’acquisto automatico della cittadinanza per il bambino straniero che nasce nel territorio dello Stato. La legislazione italiana oggi in vigore prevede che solo in casi eccezionali il bambino nato in Italia da genitori stranieri possa acquisire la cittadinanza italiana.
Tra questi sempre più frequente è l’ipotesi dello straniero che nasce in Italia e risiede ininterrottamente sul territorio nazionale fino ai 18 anni. La legge (art. 4, co. 2 l. 91/1992) in questo caso richiede allo straniero tre condizioni:
1) la nascita in Italia;
2) la residenza senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età;
3) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età.
E’ importante sapere che il Comune ha l’obbligo di avvisare lo straniero della possibilità di effettuare tale dichiarazione di volontà, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età. In assenza di tale avviso lo straniero potrà rendere la propria dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza anche oltre il compimento dei 19 anni.
Lo straniero che sia in possesso di tutte e tre le condizioni di cui sopra può presentare una domanda di cittadinanza italiana al Comune di residenza compilando un apposito modulo che è dato dall’ufficio competente. Nel caso in cui non sia possibile presentare la domanda fisicamente allo sportello, è possibile spedire la stessa mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Lo straniero al momento della dichiarazione dovrà produrre la copia dell’atto di nascita o l’autocertificazione relativa alla nascita in Italia e la documentazione che dimostra la residenza ininterrotta in Italia dalla nascita fino ai diciotto anni.
L’art. 33 del D.L. 69/2013 convertito con la legge 98/2013 (Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia) al comma 1 ha sancito: “Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.” Anche la giurisprudenza in molteplici sentenze ha confermato che il concetto di “residenza” deve essere inteso in senso estensivo a tutela dei diritti del minore nato in Italia. Quindi possono presentare la domanda anche i minori che non sono mai stati iscritti all’anagrafe o che non hanno mai avuto un permesso di soggiorno ma che possano ugualmente dimostrare la propria residenza ininterrotta in Italia.
Nel caso in cui la persona non fosse in grado di dimostrare la residenza formale, potrà ugualmente produrre un’autocertificazione relativa alla continuità della residenza anagrafica (quindi, ad esempio, dichiarare di avere sempre risieduto in conformità alle norme anagrafiche) o qualsiasi documentazione idonea a provare l’effettiva presenza sul territorio italiano (es. attestazioni di vaccinazione, certificati medici, certificati di ricovero, tessere sanitarie, certificati di iscrizione e frequenza scolastica, eventuali certificati dei servizi sociali, atti riguardanti procedimenti civili o penali che abbiano interessato lo straniero, etc.). In questi casi se la documentazione non viene accettata dall’Ufficiale di Stato civile è possibile rendere la dichiarazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e in caso di silenzio o rigetto del Comune presentare un ricorso al giudice.
Non è necessario invece che lo straniero dimostri di avere un reddito adeguato o di non avere precedenti penali.
Se il Comune rifiuta formalmente la domanda di acquisto della cittadinanza italiana lo straniero potrà presentare ricorso al Tribunale ordinario senza limiti di tempo.
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