Il tutore volontario è una figura introdotta dalla Legge n.47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
La Legge n. 47/2017 stabilisce che presso ogni Tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari al quale possono essere iscritti privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato. I tutori volontari sono selezionati su base regionale dai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dalla legge possono presentare la relativa domanda.
Rientrano tra i requisiti prescritti dalla legge: l’aver compiuto 25 anni; avere un’adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana, se si tratta di cittadini stranieri -oltre a un permesso di soggiorno se non cittadini Ue-; il godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. Non devono inoltre ricorrere le condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c..
Il tutore svolge ha il compito di rappresentare legalmente il minore e di assicurare che al minore sia garantito l’accesso ai suoi diritti senza discriminazioni.
In particolare, i tutori hanno il compito di:
- Promuovere il benessere psicofisico del minore.
- Seguire i percorsi di educazione e integrazione, considerando le capacità, inclinazioni e aspirazioni del minore.
- Sorvegliare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore.
- Presentare la richiesta di soggiorno o di protezione internazionale per il minore.
- Prestare il consenso informato per decisioni e interventi sanitari.
- Collaborare con i servizi sociali, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie che si occupano del minore.
- Occuparsi della gestione dei loro beni, se ce ne sono.
È sempre il Tribunale per i minorenni ad occuparsi di revocare l’incarico del tutore in caso di irreperibilità del minore, raggiungimento della maggiore età, rimpatrio o ricongiungimento familiare. Inoltre, ciò può avvenire anche qualora il tutore non rispetti i compiti che gli sono assegnati.
L’istituto della tutela si differenzia dall’affidamento, in quanto il tutore volontario non accoglie il minore nella propria abitazione né contribuisce alle spese di assistenza ed educazione.
Ogni tutore può assumere la rappresentanza legale di massimo tre minori stranieri non accompagnati, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni (es. presenza di fratelli e/o sorelle).
Per saperne di più:
- https://www.savethechildren.it/diventare-tutore-volontario
- https://www.savethechildren.it/blog-notizie/disponibile-la-guida-diventare-tutore-volontario-di-un-minore-straniero-non
- https://www.savethechildren.it/blog-notizie/5-motivi-diventare-tutore-volontario-di-un-minore-migrante-solo
Scheda tematica redatta con il contributo degli studenti e delle studentesse delle cliniche legali Famiglie, Minori e Diritto/Human Rights and Migration Law/Libertà personale e tutela dei diritti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino dell’anno accademico 2023.2024 nell’ambito del Progetto di eccellenza 2023-2027 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
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