Informazioni utili sull’emergenza in Ucraina

 

  1. Posso far partire i miei figli minorenni da soli verso l’Italia per mettersi in salvo?

Per prassi, se il figlio ha già compiuto 14 anni può viaggiare da solo all’interno dell’UE.

Se ha meno di 14 anni normalmente deve essere accompagnato da un genitore, un tutore o un adulto di riferimento che ne esercita la responsabilità genitoriale. Se il minore viaggia senza genitori o tutore, sia che abbia più o meno di 14 anni, quest’ultimi dovrebbero firmare una dichiarazione scritta con cui affidano il minore all’adulto che lo accompagnerà. Si suggerisce di indicare riferimenti e contatti del familiare cui si stanno ricongiungendo, perché possano essere espletate tutte le verifiche da parte della Polizia di frontiera, perché vi sia certezza che il minore abbia una destinazione sicura e sia protetto. Si suggerisce di allegare la copia dei documenti di identità dei genitori o del tutore. Se possibile, si consiglia di viaggiare portando con sé un documento di riconoscimento, il passaporto e/o il lasciapassare. In caso di viaggio aereo è consigliato contattare l’ambasciata del Paese di destinazione e la compagnia aerea di riferimento per avere tutte le informazioni sui documenti richiesti.

  1. Se io o i miei figli non abbiamo il passaporto?

L’Ambasciata di Ucraina in Italia ha chiarito che i cittadini ucraini che fuggono senza documenti di riconoscimento saranno identificati nei Consolati all’arrivo. Si suggerisce di mettersi in contatto con la rappresentanza diplomatica ucraina in Italia così da registrare il proprio arrivo.

In assenza di passaporto, si consiglia di avere il certificato di nascita e/o lo stato di famiglia.

Il Consolato ucraino provvede a fare le opportune verifiche per accertare il vincolo familiare, laddove necessario.

Inoltre l’Ambasciata di Ucraina in Italia ha chiarito che la validità dei passaporti è prolungata fino a 5 anni e che i dati dei minori di 16 anni sono inseriti nei passaporti dei loro genitori che fuggono dalla guerra o che risiedono in Italia.

  1. I miei figli minorenni stanno venendo o sono arrivati da soli in Italia, mentre noi genitori rimaniamo in Ucraina. Saranno accolti? A chi saranno affidati?

I minorenni che arriveranno in Italia da soli – sia che abbiano viaggiato senza adulti di riferimento, sia che abbiano viaggiato con uno o più adulti che li hanno solo accompagnati durante il viaggio – in assenza di genitori o di tutori esercenti la responsabilità genitoriale, potranno essere accolti dal sistema di accoglienza italiano.

In tali casi il minore si dovrà rivolgere all’Ufficio Minori Stranieri del Comune di arrivo o, in alternativa, ai servizi sociali territoriali o al commissariato di Polizia più vicino

Tale sistema prevede che per ciascuno di questi minori sia nominato un tutore, che farà le veci del titolare della responsabilità genitoriale in Italia. Inoltre, sarà garantito l’inserimento in centri di accoglienza o a famiglie affidatarie. Sarà, dunque, il tutore unitamente agli affidatari e ai responsabili dei centri di accoglienza ad occuparsi della richiesta del permesso di soggiorno e di altri documenti per i minori, così come del loro inserimento a scuola e della cura della loro salute, nonché del mantenimento dei contatti con la famiglia nel paese di origine.

Naturalmente se i genitori del minore sono in Italia, verrà agevolato e assicurato l’espletamento di tutte le procedure perché il minore si ricongiunga con loro.

Si consideri che il Ministero dell’Interno con la circolare n. 0020815 del 10.03.22 ha stabilito che “In presenza di minori accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la potestà genitoriale, qualora risulti impossibile verificare con certezza la veridicità del documento attestante la potestà genitoriale, ferma restando la necessità di notiziare il Tribunale per i minorenni, occorre interessare la rappresentanza diplomatica ucraina in Italia per gli opportuni riscontri circa la documentazione esibita attestante il vincolo familiare”.

  1. In Italia ci sono dei miei parenti/conoscenti a cui vorrei fossero affidati i miei figli.Vivo/viviamo in Italia vorrei/vorremmo prendere in affidamento un minore ucraino, figlio di nostri amici/conoscenti che sono rimasti in Ucraina. E’ possibile?

Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 0020815 del 10.03.22 ha stabilito che “Nel caso in cui i minori siano accompagnati da persone adulte diverse dagli esercenti la potestà genitoriale (parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale) gli stessi devono essere considerati quali “minori stranieri non accompagnati” e sarà necessario attivare le procedure previste dalla legge 47/2017 con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni dell’attivazione del procedimento per la nomina del tutore”.  Nello stesso modo si sono espressi vari Tribunali per i Minorenni.

In tali casi, a seguito della dovuta immediata segnalazione da parte delle Forze dell’ordine al Tribunale per i Minorenni e/o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, si aprirà la procedura per la nomina di un tutore.

Tuttavia, se in Italia ci sono familiari/conoscenti che possono occuparsi dei minori, questi possono chiedere al Tribunale per i Minorenni di essere nominati loro come tutori e che i minori possano essere accolti presso di loro.

Si suggerisce, laddove possibile, di mettere per iscritto il consenso dei titolari esercenti la responsabilità genitoriale (genitori, tutore) affinché i minori siano affidati ai parenti/conoscenti presenti in Italia che hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere i minori. Nella norma sarebbe importante avere un atto notarile o un atto redatto dinanzi a un pubblico ufficiale da sottoporre poi a traduzione e legalizzazione per il suo utilizzo in Italia. Tuttavia, nella presente situazione di emergenza, si suggerisce di mettere per iscritto tale volontà, scrivendo semplicemente a mano una dichiarazione con cui si esprime in modo chiaro la volontà di affidamento indicando con precisione e dettaglio le generalità e la residenza dei titolari la responsabilità genitoriale e dei potenziali affidatari (allegando le copie di tutti i documenti di identità, con firma riconoscibile di entrambi i genitori o del tutore) e le ragioni dell’affidamento (emergenza, impossibilità di seguire i figli e relazione degli affidatari con i figli).

Normalmente la procedura per l’affidamento prevede il coinvolgimento del servizio sociale competente nel territorio del/la potenziale affidatario/a. Si suggerisce quindi di rivolgersi ai servizi sociali, che prenderanno in carico la richiesta e la sottoporranno poi eventualmente alla ratifica del Tribunale ordinario (giudice tutelare). In alcuni casi, in alternativa, con l’ausilio di un avvocato, si può anche presentare un ricorso al Tribunale per i Minorenni, allegando sempre la documentazione sopra citata.

Inoltre si segnala che le persone che ospitano cittadini ucraini, entro 48 ore dall’arrivo devono presentare una dichiarazione di ospitalità presso il commissariato, i carabinieri o la polizia municipale, allegando copia dei documenti di identità delle persone ospitate. (https://questure.poliziadistato.it/statics/24/dichiarazione-di-ospitalita.pdf).

  1. Vivo/viviamo in Italia vorrei/vorremmo aiutare in questa situazione di emergenza, prendendo in affidamento un minore ucraino, con cui non abbiamo nessuna relazione. Come possiamo fare?

Per divenire affidatari è necessario manifestare una disponibilità presentando la relativa domanda ai servizi sociali del Comune di residenza.

Seguiranno degli incontri di conoscenza organizzati dall’equipe dei servizi sociali che si occupa di affidi e verificherà che sussistano le condizioni per divenire affidatari. Dopodiché é previsto un percorso di formazione. Soltanto quando la famiglia affidataria sarà considerata pronta per l’accoglienza, inizierà il processo di abbinamento e gli iniziali incontri con il minore. Possono diventare affidatari sia persone single che coppie, con o senza figli. Si rammenta, in questa sede, che gli affidatari sono tenuti a:

  • garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa.
  • assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d’origine, oltre che immagini e dettagli che li riguardino.
  • curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento.
  • partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto.
  • partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal Servizio Affido Familiare, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento e di promozione di una cultura dell’infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.

Si consideri, infatti, che l’istituto dell’affido é caratterizzato dalla temporaneità e prevede il rientro del minore nella famiglia di origine.

  1. Vivo/viviamo in Italia vorrei/vorremmo aiutare in questa situazione di emergenza, adottando un minore ucraino. Come possiamo fare?

Anche in questa situazione di emergenza continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di adozione nazionale e internazionale, in base alla quale per poter adottare un minore è necessario, da un lato, essere ritenuti idonei all’adozione da parte del Tribunale per i Minorenni, a seguito di uno specifico percorso formativo e di un’istruttoria approfondita svolta dai servizi sociali. Dall’altro lato è necessario che vi sia un minore dichiarato in stato di abbandono rispetto ai propri genitori e a eventuali parenti entro il quarto grado e dunque adottabile. E’ necessario che il minore sia dichiarato tale e dunque possa essere inserito nei percorsi dell’adozione nazionale (se residente in Italia) o internazionale. Questo vale anche nel caso dei minori ucraini in fuga dal conflitto, anche laddove giunti in Italia senza genitori e/o altri adulti di riferimento, come ha precisato una nota dell’Ambasciata d’Ucraina con riferimento particolare ai minori orfani, privi della responsabilità genitoriale e collocati negli orfanotrofi o negli istituti simili sul territorio ucraino, in fuga dal conflitto.

  1. Stiamo fuggendo dalla guerra in Ucraina, che tipo di permesso di soggiorno potremo chiedere una volta arrivati in Italia?

Alla luce della decisione di esecuzione del Consiglio Europeo del 4 marzo 2022 (UE) 2022/382 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2011/55/CE, il 28 marzo 2022 è stato emesso un Dpcm che prevede un permesso di soggiorno per protezione temporanea per le persone di cittadinanza ucraina e altre categorie di persone che vivevano stabilmente in Ucraina che sono fuggite dal conflitto.

Più precisamente possono chiedere la protezione temporanea le seguenti persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio incluso:

–  Cittadini ucraini e i loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022

– Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina e i loro familiari che prima del 24 febbraio 2022 beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina o che soggiornavano in Ucraina sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido per il diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni stabili e sicure nel proprio paese di origine.

Si considerano familiari dei cittadini ucraini o degli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, purché soggiornanti in Ucraina sulla base di un permesso di soggiorno valido per il diritto ucraino:

– il coniuge, il partner che abbia una relazione stabile con l’interessato;

– i/le figli/e non sposati/e, anche del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;

– figli/e maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale e genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal familiare considerato.

Viene, inoltre, richiesta documentazione attestante il vincolo familiare, se possibile preventivamente validata dalla competente rappresentanza consolare straniera.

La protezione temporanea è esclusa quando vi sono motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato (art. 13, co 1 TUI) oltre che quando sussistono gravi motivi per ritenere abbiano commesso un  crimine  contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, un reato grave di natura non politica, atti contrari ai principi e finalità delle Nazioni Unite. Inoltre sono esclusi gli sfollati che abbiano riportato una condanna definitiva per determinati tipi di reato quali, ad esempio, quelli inerenti gli stupefacenti, la liberta’ sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina  verso  l’Italia.( art. 5, co 1 e 2 D.Lgs 85/2003).

L’esclusione dalla possibilità di chiedere la protezione temporanea non preclude la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale come precisato dal DPCM all’art 4, comma 2

La richiesta di permesso di soggiorno è presentata in Questura. Il permesso della durata di un anno è rilasciato in formato elettronico e a titolo gratuito

Il permesso di soggiorno può essere prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un periodo massimo di un anno.

Il permesso per protezione temporanea può essere revocato anche prima della sua scadenza a seguito di una decisione del Consiglio d’Europa di cessazione della protezione temporanea

Il permesso per protezione temporanea dà diritto all’assistenza sanitaria del servizio sanitario nazionale al pari dei cittadini italiani, consente l’accesso al mercato del lavoro e il diritto allo studio.

Il diritto all’assistenza sanitaria é garantito sin dal momento della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, previa iscrizione nella Asl del domicilio, con la possibilità di avere un medico di base/pediatra di libera scelta.

Nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità, ai richiedenti la protezione temporanea è rilasciato a titolo gratuito un titolo di viaggio.

I titolari di protezione temporanea possono richiedere il ricongiungimento familiare soltanto nei confronti di coloro che soggiornano in territori extraUE.

Il titolare di protezione temporanea può presentare in qualsiasi momento domanda di protezione internazionale.

Si segnala che i cittadini ucraini giunti in Italia a seguito del conflitto in corso possono presentarsi presso la Questura locale (Ufficio Immigrazione) per sottoscrivere la dichiarazioni di presenza, muniti di passaporto, dichiarazione di ospitalità e di n° 3 fototessere. A questo link sono scaricabili la dichiarazione di presenza e sono consultabili le schede informative, in lingua italiana e in lingua Ucraina.

https://questure.poliziadistato.it/it/Piacenza/articolo/21216229adfde94eb314731581 .

  1. Posso avere un altro tipo di permesso di soggiorno, ad esempio posso presentare la richiesta di protezione internazionale? E’ vero che devo rinunciare al mio passaporto?

Coloro che sono giunti in Italia prima del 24.02.2022 possono presentare domanda di protezione internazionale e quindi accedere alla tutela prevista per persone sopravvissute a persecuzioni individuali o in fuga da guerre.

Si consideri che il titolare di protezione temporanea così come il richiedente protezione temporanea può presentare in ogni momento la domanda di protezione internazionale. L’esame e la decisione sulla protezione internazionale sono differiti al momento della cessazione della protezione temporanea se rilasciata.

Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l’accesso alla protezione speciale.

La domanda di protezione internazionale viene effettuata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente consegnando il passaporto e compilando il modello C3.

Dopo aver formalizzato la domanda, si attende la convocazione in audizione da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che a seguito di ascolto protetto, privato e sicuro in presenza di un mediatore, può decidere di riconoscere una delle seguenti forme di protezione:

  • Lo status di rifugiato quando esiste il timore fondato “di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese”;
  • Oppure la protezione sussidiaria quando esistono “fondati motivi per ritenere che se ritornasse nel suo paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave”, dovuto a conflitti in corso o al rischio di essere torturati o condannati a morte;
  • Oppure la protezione speciale, qualora sia necessario garantire il rispetto del diritto alla vita familiare e privata del cittadino straniero (es. la persona vive da molto tempo in Italia oppure ha in Italia dei legami familiari oppure ha possibilità di avere un contratto di lavoro o di frequentare un corso di studi, etc). Nel valutare i presupposti per la protezione speciale si dovrà tenere conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. Oppure in via residuale può accertare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, in caso di grave patologia fisica o psicologica.

Nei primi due casi viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 5 anni per Asilo Politico oppure per Protezione Sussidiaria. In caso di protezione speciale o di permesso per cure mediche il permesso avrà invece una durata di due anni o di un anno.

In caso di riconoscimento dello status di rifugiato il passaporto non viene restituito e la Questura rilascia un documento equipollente chiamato titolo di viaggio che consente lo spostamento in tutto il mondo ad eccezione dell’Ucraina. Negli altri casi solitamente il passaporto viene restituito al termine della procedura a meno che la persona non dichiari di voler interrompere i rapporti con il proprio Paese di origine.

E’ possibile anche richiedere la protezione speciale con domanda diretta al Questore che decide previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, la quale potrà valutare l’eventuale presenza di motivi per il riconoscimento di una protezione internazionale.

I minori non accompagnati hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 10 della L. 47/2027. Qualora il minore sia privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, potrà richiedere il permesso di soggiorno per minore età, valido fino al compimento dei 18 anni. Così come, per il minore affidato, potrà essere richiesto il permesso per motivi familiare.

La scelta del percorso di regolarizzazione va effettuata con attenzione caso per caso, in base al progetto di vita del minore tenendo in considerazione il suo superiore interesse e anche alla luce delle norme di dettaglio della protezione temporanea.

  1. Quando arriveremo in Italia che accoglienza riceveremo?

Quando si arriva in Italia si può far presente la necessità di inserimento in accoglienza presso la Questura o il commissariato di Polizia oppure direttamente ai servizi sociali del Comune in cui ti trovi.

L’Italia ha previsto per le persone che stanno fuggendo dal conflitto in Ucraina l’inserimento in centri del sistema CAS (Centri temporanei di Accoglienza) e SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa per l’accesso al SAI.

L’ente di riferimento per l’accoglienza è la Prefettura.

Ulteriori forme di accoglienza diffusa sul territorio nazionale sono coordinate dal Dipartimento della Protezione civile.

Le persone che provengono dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto ed entrano in Italia hanno diritto a viaggiare gratuitamente per raggiungere il primo luogo di destinazione o accoglienza entro 5 giorni dal loro ingresso, sulla rete ferroviaria, autostradale e i servizi di trasporto marittimo per le isole.

  1. Cosa accade se non ho il digital Passenger Locator Form (PLF, in forma digitale o cartacea) o la certificazione verde Covid-19?

Per i cittadini che provengono dall’Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, privi di digital Passenger Locator Form (PLF, in forma digitale o cartacea) o di certificazione verde Covid-19 al momento dell’ingresso sul territorio nazionale verrà effettuato test diagnostico o, in alternativa, entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso la ASL territorialmente competente, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della salute del 22.02.22.

In caso di positività al Covid-19 o di contatto con caso positivo si applicherà la normativa vigente adottando le idonee misure di profilassi e tracciamento.

Per chi non ha il digital PLF o la certificazione verde Covid-19 è previsto, ai sensi dell’art. 2, co. 1 dell’Ocdpc 873, un regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive all’ingresso in Italia con conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 anche ai fini della circolazione sui mezzi pubblici.

Come tutti i cittadini e non, che si trovano nello stato italiano, anche i profughi ucraini potranno sottoporsi gratuitamente a vaccinazione per il Covid19. A tal fine, è preferibile essere in possesso del codice STP (Straniero Temporaneamente Residente) richiedibile presso la ASL territorialmente competente, se già non si ha la tessera sanitaria.

I minori stranieri non accompagnati potranno sottoporsi a vaccinazione solo previo consenso del tutore.

  1. In Italia posso usufruire del sistema sanitario pubblico?

L’accesso al sistema sanitario pubblico è garantito a tutti gli stranieri che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo per lavoro, motivi familiari, per protezione internazionale, per casi speciali, protezione speciale per cure mediche (eccetto quelli rilasciati in seguito a visto di ingresso per cure) attesa adozione affidamento e acquisto della cittadinanza.

Le prestazioni sono gratuite o fornite alle medesime condizioni valide per i cittadini italiani (ad es. in alcuni casi pagando un ticket).

In ogni caso le cure urgenti o comunque essenziali sono garantite a tutti gli stranieri che si trovano sul territorio italiano, sia che abbiano un regolare titolo di soggiorno, sia che non lo abbiano.

E’ possibile partorire nelle strutture ospedaliere pubbliche, senza alcun pagamento.

Una volta effettuata la domanda di permesso di soggiorno in Questura, ti verrà rilasciata una ricevuta, utile anche per poter accedere alle prestazioni di carattere sanitario.

  1. I minori provenienti dall’Ucraina possono andare a scuola?

Sì, tutti i minori di 18 anni hanno diritto all’istruzione al pari dei minori italiani.

L’iscrizione a scuola dei minori stranieri può essere richiesta in qualsiasi periodo dell’anno. La scuola deve garantire l’iscrizione del minore anche se non è in possesso del permesso di soggiorno o se la documentazione anagrafica non è completa. Per l’iscrizione ci si può rivolgere all’Ufficio Scolastico Territoriale. Puoi chiedere informazioni anche ai Servizi Sociali del Comune in cui ti trovi o presso l’istituto scolastico in cui si vorrebbe iscrivere il minore.

  1. Priorità per i cittadini ucraini nelle procedure in atto di “Emersione dei rapporti di lavoro” ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 (c.d. sanatoria).

Per quanto riguarda le procedure in atto di “Emersione dei rapporti di lavoro” ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 (c.d. sanatoria) l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha raccomandato la trattazione con priorità delle pratiche rivolte a cittadini/e ucraini/e. I/le cittadini/e ucraini che hanno in corso tali pratiche hanno diritto di uscire e rientrare nel territorio nazionale al solo fine di soccorrere i propri familiari.

  14. E’ previsto un contributo di sostentamento per le persone sfuggite al conflitto e giunte in         Italia che hanno trovato una sistemazione autonoma?

Ai sensi dell’art. 2 dell’Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale (individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile), e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

In presenza di minori, in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. Chi ha i requisiti per beneficiare del contributo potrà presentare la richiesta attraverso l’apposita piattaforma informatica che verrà resa disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile.

 

Per ulteriori informazioni: rivolgersi al numero gratuito

800.141016 – 351.2202016*

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00

oppure inviare una mail all’indirizzo

helplineminorimigranti@savethechildren.org