Aggiornate al D.L. 23 luglio 2021 n. 105, al Dpcm 2 marzo 2021, al Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 (convertito in legge dalla l. 87/2021), al D. L. n. 44 del 01.04.2021, al DL n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni), al D.L. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe 2021) e al D.L. 125/2020 e al Decreto Ristori (convertito in legge dalla l. 176/2020)

La sezione FAQ tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Misure generali di prevenzione e contenimento del contagio valide per tutte le zone

Fino a quando è prorogato lo stato di emergenza nazionale?

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da  COVID-19,  lo  stato  di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Cosa devo fare se il permesso di soggiorno o  altro documento mio o dei miei figli minorenni è scaduto? mio documento o quello dei miei figli minorenni è scaduto? E se il mio permesso di soggiorno é scaduto?

I documenti di riconoscimento, quali carta d’identità e passaporto, che sono scaduti dopo la data del 18-03-2020 sono validi: la loro validità è prorogata alla data del 30 settembre 2021.

I documenti scaduti non sono però validi per viaggiare al di fuori dell’Italia.

E’ prorogata al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno degli stranieri in scadenza alla medesima data.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina?

A partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l’obbligo di indossare dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie   negli   spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito  il  distanziamento   interpersonale   o   si   configurino assembramenti  o  affollamenti,  per  gli  spazi   all’aperto   delle strutture sanitarie, nonche’ in presenza di soggetti  con  conosciuta connotazione di alterata funzionalita’ del sistema immunitario.

Permane l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie,

Inoltre è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico».

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.

L’uso della mascherina integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

Vi sono deroghe all’obbligo dell’uso della mascherina e al distanziamento sociale?

Sì, non hanno l’obbligo di indossare la mascherina:

a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Le persone con disabilita’ motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilita’ intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone é sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.

Misure relative agli spostamenti nel territorio nazionale e tra regioni

Posso recarmi in un’altra regione?

Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Dal 26 Aprile 2021 gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il  rientro  alla  propria residenza,  domicilio  o abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi COVID-19

E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Misure relative al Green Pass

Cosa è il Green Pass?

Le certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  1. a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione verde per vaccinazione ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi

La certificazione verde per avvenuta guarigione da COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

A partire dal 20 luglio 2021 la Piattaforma nazionale-DGC produrrà le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del 16 luglio 2021.

Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l’anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per nove mesi dalla data di somministrazione del vaccino.

La certificazione verde per tampone negativo ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Quando serve il Green Pass?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in zona rossa o zona arancione.

A  far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona  bianca  esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:

  1. a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. b) spettacoli aperti  al  pubblico,  eventi  e  competizioni sportive;
  3. c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e  mostre;
  4. d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno  di  strutture   ricettive, limitatamente alle attivita’ al chiuso;
  5. e) sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. g) centri culturali, centri  sociali e  ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
  8. h) attivita’ di sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e casinò;
  9. i) concorsi pubblici.

Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita’ siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le singole zone.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Misure relative alle diverse zone (la c.d. zona bianca, gialla, arancione e rossa)

ZONA BIANCA

Nelle zone bianche cessano di applicarsi le misure di cui alla zona gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate.

SPOSTAMENTI

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:
– senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca e della zona gialla;

– senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
– verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle eventuali restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.

È sempre consentito, nel rispetto delle eventuali restrizioni di orario delle zone da e verso le quali ci si muove, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e’ assicurato  a  condizione  che detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche’ dei  flussi  di visitatori,  garantiscano  modalita’  di  fruizione  contingentata  o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di  almeno un metro.

Per gli istituti e i luoghi  della  cultura  che  nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e’ assicurato  a  condizione che l’ingresso sia stato prenotato  on  line  o  telefonicamente  con almeno  un  giorno  di  anticipo.

Alle medesime condizioni sono altresi’ aperte al pubblico le mostre.

SPETTACOLI

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale  cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e l’accesso e’ consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni verdi COVID-19.

La capienza consentita non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500  al  chiuso.

Restano  sospesi  gli  spettacoli aperti al pubblico quando non e’  possibile  assicurare  il  rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche’  le  attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Tali misure si applicano anche per la partecipazione del  pubblico  sia  agli  eventi  e  alle competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP), riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,  discipline   sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi da quelli sopra richiamati.

La  capienza  consentita non puo’ essere superiore 50 per cento di quella massima  autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

Quando non e’ possibile assicurare il  rispetto di tali  condizioni  gli  eventi  e   le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico

ZONA GIALLA

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Dal 1° giugno 2021, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e’ assicurato  a  condizione  che detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche’ dei  flussi  di visitatori,  garantiscano  modalita’  di  fruizione  contingentata  o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di  almeno un metro.

Per gli istituti e i luoghi  della  cultura  che  nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e’ assicurato  a  condizione che l’ingresso sia stato prenotato  on  line  o  telefonicamente  con almeno  un  giorno  di  anticipo.

Alle medesime condizioni sono altresi’ aperte al pubblico le mostre.

Dal 1° luglio  2021,  sono consentite le attivita’ dei centri culturali, dei  centri  sociali  e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel  rispetto di protocolli e linee guida.

PISCINE /PALESTRE

Dal 1° luglio 2021, sono  consentite  le attivita’ delle piscine e  dei  centri  natatori  anche  in  impianti coperti in conformita’ ai protocolli  e  alle  linee  guida  sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;

Dal 1° luglio 2021, sono  consentite  le attivita’ dei  centri  benessere  in  conformita’  alle  linee  guida.

SPETTACOLI

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale  cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e l’accesso e’ consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una delle certificazioni verdi COVID-19.

Restano  sospesi  gli  spettacoli aperti al pubblico quando non e’  possibile  assicurare  il  rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche’  le  attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Tali misure si applicano anche per la partecipazione del  pubblico  sia  agli  eventi  e  alle competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP), riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,  discipline   sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi da quelli sopra richiamati.

Quando non e’ possibile assicurare  il  rispetto di tali  condizioni  gli  eventi  e   le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

FESTE E CERIMONIE

Dal 15 giugno 2021 sono  consentite  le  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting,  nel  rispetto di protocolli e linee guida e  con  la  prescrizione  che  i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19.

ZONA ARANCIONE

In zona arancione si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui alla zona gialla, ove non siano previste le misure più rigorose indicate sotto.

SPOSTAMENTI

Dal 26 Aprile 2021 gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati in zona arancione  sono consentiti, oltre che  per  comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o  per  motivi  di salute, nonché per il  rientro  alla  propria residenza,  domicilio  o abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi COVID-19.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura , ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

ATTIVITA’ SERVIZI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto é consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

ZONA ROSSA

Nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull’intero territorio nazionale, le misure di cui alla zona gialla ove non siano previste misure più rigorose di seguito riportate.

SPOSTAMENTI

Dal 26 Aprile 2021 gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati in zona rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita’ o  per  motivi  di salute, nonché per il  rientro  alla  propria residenza,  domicilio  o abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi COVID-1

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

Tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché gli sport di contatto anche svolti in maniera ludico-amatoriale, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità , sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Ulteriori disposizioni a favore delle famiglie

A seguito della chiusura della scuola o in caso di positività del figlio i genitori hanno diritto a qualche agevolazione lavorativa?

Sì, il genitore di figlio convivente minore di anni sedici lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della  sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Cosa succede se il lavoro che svolgo non può essere convertito in lavoro agile?

In questo caso il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un  periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Per tali periodi di astensione fruiti viene riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 T.U. 151/2001, ossia la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Questo beneficio é riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 l.104/92 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura

Posso usufruire del congedo parentale?

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del d.l. 30/2021 (15/3/21) durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio,  possono essere convertiti in domanda all’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del T.U. 151/2001, ossia retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Cosa succede se ho un lavoro da dipendente ma non posso usufruire del lavoro agile e ho figli più grandi dei 14 anni?

In caso di figli di eta’ compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

A cosa hanno diritto alcune categorie di lavoratori?

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del  comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e  degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più’ bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,  per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus baby sitter viene erogato anche ai lavoratori autonomi non iscritti  all’INPS?

, il bonus é riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia é  incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in alternativa ad ulteriori misure di sostegno.

Cosa succede se il genitore ha altri figli?

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalita’ agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attivita’ lavorativa o e’ sospeso dal  lavoro, l’altro genitore non puo’ fruire dell’astensione o del bonus salvo che sia  genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste.

Come si accede ai benefici?

Le modalità operative per accedere ai benefici sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede nel limite di spesa stabilito (circa 282milioni di euro), in base all’arrivo delle domande, non prendendo in considerazione ulteriori domande.

Cosa succede in caso di pignoramento immobiliare e in caso di sfratto?

Ai sensi dell’art. 40quater del D.L. 41/2021, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio  degli immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall’articolo  103, co. 6 D.L. 18/2020,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  limitatamente  ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento  del  canone alle  scadenze   e   ai   provvedimenti   di   rilascio   conseguenti all’adozione, ai sensi dell’art. 586,  co. 2 c.p.c.,  del  decreto  di  trasferimento  di  immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e’ prorogata:

a) fino al 30 settembre 2021 per  i  provvedimenti  di  rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020

b) fino al 31 dicembre 2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio  adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Ho diritto al buono spesa?

Con Decreto Ristori (convertito in legge dalla l. 176/2020), si è rinnovato il meccanismo già previsto dall’ordinanza della protezione civile nr. 658/2020, per cui ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.

I beneficiari di tale misura ed il relativo contributo sono individuati dall’ufficio dei Servizi sociali di ciascun comune tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

CONSIGLIAMO DI: non recarsi personalmente ai Servizi sociali ma di verificare sul sito del proprio comune di residenza i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta del buono spesa.

REDDITO DI CITTADINANZA
  1. Qual è normalmente la soglia del reddito familiare per ottenere il reddito di cittadinanza?

Il d.l. 4 del 2019, che ha istituito il reddito di cittadinanza, prevede all’art. 2 comma 1 lett. b) n. 4 che ai fini dell’erogazione del beneficio il valore del reddito familiare debba essere inferiore alla soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il parametro di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0.4 per ogni componente maggiorenne e 0.2 per ogni componente minorenne (limite massimo del parametro di equivalenza: 2.1. oppure 2.2. in caso di componente del nucleo affetto da una condizione di disabilità grave o non autosufficienza). La soglia dei 6.000 euro del reddito familiare è innalzata ad euro 7.560 per la pensione di cittadinanza e 9.360 euro laddove la famiglia risieda in una casa presa in locazione.

  1. Cosa prevede il D.l. 41 del 2021 (d.l. “Sostegni”) in materia di reddito di cittadinanza?

Il d.l. Sostegni ha stabilito che, laddove uno o più membri di un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza stipulino uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, portando il reddito familiare al limite massimo di 10.000 euro moltiplicato per il suddetto parametro di equivalenza, l’erogazione del reddito di cittadinanza è sospeso per la durata del rapporto di lavoro che ha comportato l’incremento del reddito per un periodo non superiore a sei mesi.

Misure relative agli spostamenti da e per l’estero valide per tutto il territorio nazionale

La normativa italiana prevede elenchi di Paesi per i quali sono in vigore differenti limitazioni all’ingresso sul territorio nazionale:

A – Città del Vaticano e San Marino: nessuna limitazione.

B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza del Ministro della Salute. Attualmente nessuno Stato è compreso in questo elenco.

C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco: chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero e presentare la certificazione verde Covid-19 che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti-SARS-CoV-2 da almeno quattordici giorni oppure l’avvenuta guarigione da Covid-19 con la cessazione dell’isolamento prescritto oppure l’effettuazione nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. In caso di mancata presentazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 10 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico). Sono previste eccezioni all’obbligo di presentare la certificazione verde. Per gli ingressi dal Regno Unito vigono regole speciali indicate di seguito.

D – Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Tailandia: chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso. Canada, Giappone e Stati Uniti: chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero e presentare una certificazione verde Covid-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali e riconosciute equivalenti (vaccinazione con vaccini riconosciuti dall’EMA; guarigione da Covid-19 e termine del periodo di isolamento; tampone rapido o molecolare con esito negativo). In assenza di certificazione verde, si applica la disciplina prevista per i Paesi dell’elenco D. Sono previste eccezioni all’obbligo di presentare la certificazione verde.

E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (compresi il Brasile, l’India, il Bangladesh e lo Sri Lanka per i quali vigono regole specifiche indicate di seguito): l’ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia. Per coloro che non rientrano nelle categorie menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste eccezioni all’obbligo di effettuare il tampone prima dell’ingresso e agli obblighi di isolamento e di tampone al termine dello stesso. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

INGRESSI DI MINORI

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una certificazione verde non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l’isolamento fiduciario.

INGRESSI DA TUTTI I PAESI PER COMPETIZIONI SPORTIVE

Per la partecipazione a competizioni sportive di interesse nazionale è consentito l’ingresso in Italia ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori alle seguenti condizioni: a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia; b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, l’obbligo di presentazione della certificazione verde non si applica: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20; d) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; f) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; g) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni; i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; l) a coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, se lo spostamento avviene con mezzi privati, a questa categoria di ingressi non si applica l’obbligo di compilazione del modulo digitale di localizzazione del passeggero.

ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TAMPONE DA EFFETTUARSI PRECEDENTEMENTE ALL’INGRESSO IN ITALIA

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, l’obbligo di tampone molecolare o antigenico non si applica: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20; d) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; f) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; g) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni; 4 i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; l) a coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione. Per queste categorie di ingressi, l’eccezione all’obbligo di tampone precedente all’ingresso sul territorio nazionale si cumula a quelle previste per l’obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dell’isolamento.

ECCEZIONI AGLI OBBLIGHI DI ISOLAMENTO E DI TAMPONE AL TERMINE DELL’ISOLAMENTO (art. 51, comma 7 del DCPM 2 marzo 2021)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 gli obblighi di sorveglianza sanitaria, di isolamento fiduciario e, salvo ove espressamente indicato, di tampone molecolare o antigenico al termine dell’isolamento non si applicano: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20; d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; e) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; f) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario; h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C; i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni; o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni; 5 q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, comma 5. Per queste categorie di ingressi permane l’obbligo di tampone molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

REGOLE SPECIFICHE PER IL REGNO UNITO

Chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nel Regno Unito (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare il modulo digitale di localizzazione del passeggero, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) e, a prescindere dal risultato dello stesso, sottoporsi all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria per 5 giorni. Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. La disciplina speciale non si applica alle seguenti categorie di ingressi: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20; d) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni; h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE

In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone, a condizione che non manifestino sintomi di COVID-19:

• coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;

• coloro che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;

• coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.

Sanzioni

Qual è la sanzione prevista in caso di violazione delle disposizioni?

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni di contenimento è punito  con   la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Se il  mancato  rispetto  delle  predette  misure  avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate  fino  a un terzo.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa  è raddoppiata.

Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491 -bis , del codice penale, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Alcune misure previste dal Decreto Sostegni

Il DL sostegni ha previsto delle misure a favore dell’attività didattica e universitaria?

Sì, in particolare l’acquisto di:

  1. dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonche’ di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia  riconducibile  all’emergenza  epidemiologica  da COVID-19;
  2. specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica, da  rivolgere  in  particolar   modo   a studentesse  e  studenti,  oltre  che  al  personale  scolastico, in relazione alla prevenzione e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  3. servizi medico-sanitari volti  a  supportare  le  istituzioni scolastiche  nella  gestione  dell’emergenza  epidemiologica,   nelle attivita’  inerenti  alla  somministrazione   facoltativa   di   test diagnostici   alla    popolazione    scolastica    di    riferimento, all’espletamento  delle  attivita’  di  tracciamento   dei   contatti nell’ambito  della  indagine  epidemiologica,  anche  allo  scopo  di svolgere una  funzione  efficace  e  tempestiva  di  raccordo  con  i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
  4. dispositivi e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle attivita’ di inclusione  degli  studenti  con  disabilita’,  disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
Il DL sostegni ha inoltre incrementato il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento  dell’offerta  formativa  e per gli interventi perequativi” al fine di:

1) supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare,  il  recupero  delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e  degli  studenti  anche  nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle  dell’anno  scolastico  2021/2022.

2) Completare il programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3) L’acquisto di dispositivi e strumenti  digitali  individuali,  anche  al  fine  di assicurare una connettività di  dati  illimitata,  da  concedere  in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti,  anche nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilità  per  le  persone con disabilita’, nonché per l’utilizzo delle  piattaforme  digitali  per l’apprendimento a distanza.

4) L’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita’ per le persone con disabilita’,  nonche’  per  assicurare  una  connettivita’  di   dati illimitata.

Il DL sostegni ha incrementato il “Fondo   per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema dell’Università, delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”  al fine all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a  distanza, nonche’  agli  interventi  di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per  lo svolgimento delle attivita’ di ricerca o didattica.

Il DL sostegni ha previsto delle misure a favore dell’inclusione e dell’accessibilità delle persone disabili?

Sì, il dl sostegni ha istituito un “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, al fine di dare  attuazione  alle  politiche  per  l’inclusione, l’accessibilità  e  il  sostegno  a   favore   delle   persone   con disabilità.