L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un contributo che ricevono i lavoratori per sostenere la loro famiglia quando questa si trova in uno stato di effettivo bisogno economico.
È stato istituito dalla legge n. 153 del 1988 per operare la ridistribuzione del reddito favorendo le
famiglie che hanno veramente bisogno e tenendo conto delle loro particolari situazioni.
Un aiuto in più alle famiglie in stato di bisogno
L’ANF è una prestazione che, per quanto aggiuntiva e integrativa di un reddito già esistente, rappresenta un sostegno di reddito minimo, in quanto garantisce un’entrata in più alle famiglie realmente bisognose quando il loro reddito risulta insufficiente per far fronte alle loro esigenze fondamentali.
È una prestazione qualificata come “assistenziale” e “essenziale” a livello europeo e deve essere assicurata a tutti i lavoratori, italiani e stranieri stabilmente residenti in base alla direttiva dell’Unione Europea 2003/109 che garantisce la parità di trattamento dei cittadini stranieri per quanto riguarda l’esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma.
Per i lavoratori stranieri
L’INPS riconosce l’ANF ai titolari di protezione internazionale (rifugiati politici), facendo rientrare nel nucleo familiare del rifugiato anche i familiari residenti all’estero. Ciò̀ per il fatto che il principio di parità̀ di trattamento è previsto per queste persone e per le loro famiglie dalla direttiva comunitaria 2011/95 (Direttiva sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta).
Più difficile è stato riconoscere il diritto all’ANF per tutti i lavoratori stabilmente residenti in Italia, quando i familiari sono a carico del lavoratore ma residenti all’estero. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia hanno affermato, a seguito di un lungo processo in cui l’INPS si è opposta, che l’ANF spetta a tutti i lavoratori e non possono essere applicate deroghe che differenziano
il trattamento fra i lavoratori italiani e i lavoratori stranieri residenti stabilmente.
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