In Italia un minore, che sia cittadino italiano o straniero, può lavorare solo se ha compiuto i 16 anni di età  e ha assolto il cosiddetto obbligo di istruzione (art.1, comma 622, della legge 27.12.2006 n. 296).

L’obbligo di istruzione si assolve avendo frequentato per almeno 10 anni una scuola e avendo conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore oppure una qualifica professionale di durata almeno triennale.

Per il minore che ha compiuto i 16 anni di età ma non ha assolto all’obbligo d’istruzione, la legge continua a prevedere il cosiddetto obbligo formativo ovvero è tenuto fino ai 18 anni a conseguire una qualifica di durata almeno triennale per poter lavorare.

Per assolvere l’obbligo formativo il minore potrà scegliere tra:

  • frequentare una scuola superiore o un corso triennale di istruzione e formazione professionale;
  • inserirsi nel mercato del lavoro con un contratto di apprendistato finalizzato a conseguire una qualifica professionale;
  • frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.

E’ possibile svolgere alcune piccole attività lavorative prima dei 16 anni di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel mondo dello spettacolo, previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del lavoro. Lo svolgimento di tali attività deve tuttavia avvenire garantendo l’integrità psico fisica e la frequenza scolastica del minore.

Anche i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, possono essere assunti con un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, della specializzazione tecnica e del diploma di istruzione secondaria (art. 43 D.Lgs. 81/20015, Circolare I.N.P.S. del 14.11.2018, n. 108). E’ obbligo del datore di lavoro sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa dove è iscritto il minore.

Ai minori che rispettano il duplice requisito imposto dalla legge – di aver compiuto i 16 anni e aver assolto all’obbligo scolastico – e intendono accedere al mondo del lavoro, si applicano speciali norme di tutela relative in particolare all’orario di lavoro, al tipo di attività che possono svolgere, alla loro retribuzione e ai documenti necessari per la stipula del contratto.

  1. Orario di lavoro.

I minorenni non possono lavorare durante la notte, tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7 (art. 15 Legge n. 977/ 1967).

In alcuni settori, come ad esempio il settore culturale (festival, convegni, spettacoli etc.), artistico (mostre, istallazioni, rappresentazioni e recite etc.) e sportivo, si può lavorare fino a mezzanotte, ma deve eseguire obbligatoriamente un riposo di almeno 14 ore consecutive.

Un’ eccezione al divieto di lavoro notturno è prevista per casi eccezionali e temporanei (ad esempio se l’azienda per forza maggiore non può funzionare regolarmente in assenza del lavoratore minorenne). In tal caso il lavoratore minorenne può lavorare ma solo per il tempo strettamente necessario. In questo caso, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro indicando la causa di forza maggiore, il tempo di occupazione ed il nominativi del minore.  Entro le 3 settimane successive, il lavoratore ha diritto a ottenere un periodo di riposo adeguatamente retribuito.

I minori possono lavorare al massimo 8 ore a giorno per un totale di 40 ore settimanali

I lavoratori minorenni possono lavorare al massimo per 4 ore e mezza consecutive (3 ore, per lavori pesanti, come previsto dal contratto di riferimento), cui deve seguire una pausa di almeno 1 ora (riposo intermedio).

Ai lavoratori minorenni deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, di cui uno che sia obbligatoriamente la domenica.

N.B.→ I quindicenni con contratto di apprendistato possono lavorare al massimo 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

  1. Attività e mansioni consentite.

Gli adolescenti possono svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa purché non infici la loro integrità psico-fisica. Le legge proibisce che il minore lavori a contatto con sostanze nocive, agenti chimici o con macchinari pericolosi.

I minori non possono essere adibiti al trasporto di materiale per un periodo superiore alla 4 ore giornaliere.

I minori non possono essere adibiti alla somministrazione di alcolici.

  1. Retribuzione.

A parità di lavoro e mansione, la retribuzione del minore deve essere uguale a quella dell’adulto.

  1. Il contratto tra il minore e il datore di lavoro.

Nel contratto devono essere descritti in modo chiaro i compiti, le mansioni e l’orario di lavoro.

Per l’assunzione del minore occorre: i)  il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dall’ASL, ii) l’assenso dei genitori o di chi esercita la potestà territoriale

 

Principali riferimento normativi:

Legge 17 ottobre 1967 n. 977

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139

Circolare Ministeriale del 30 ottobre 2010, n. 101

 

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