All’inizio del 2019 una famiglia originaria dell’Honduras si è recata presso lo Sportello Legale di Save the Children operativo presso uno dei Punti Luce dell’Organizzazione.

La famiglia, composta da madre, padre e due figlie minorenni, rispettivamente di 10 e 1 anno, si è rivolta allo Sportello per ricevere orientamento e supporto dopo diversi anni che risiedevano in Italia dopo essere stati costretti a fuggire dal loro Paese di origine.

I genitori hanno racconto quanto l’Honduras sia uno dei Paesi più pericolosi di tutto il Centro America. Effettivamente, dalle ricerche internazionali, il tasso di criminalità risulta molto alto e concentrato nelle grandi città. Hanno anche raccontato di quanto sia diffusa capillarmente la criminalità organizzata.

Del resto, le bande armate, le cd. Maras, sono proprio quelle da cui il padre è fuggito, portando con sé l’intera famiglia. Nell parole del capofamiglia, le Maras rappresentano una vera e propria autorità alternativa a quella legale e sono in grado di mantenere un controllo rigoroso su tutti i traffici principali, dalla droga alla prostituzione. L’autorità statale rappresenta il principale ostacolo ai loro commerci e pertanto chiunque la rappresenti è considerato una minaccia.

Nel tentativo di sfuggire prima possibile a questo stato di terrore, la famiglia ha fatto richiesta di visto turistico ed è fuggita in Italia.

Evidente è il rischio corso dalla famiglia di subire un danno grave qualora rientrino in Honduras. E’ per questo che le consulenti legali hanno suggerito loro di procedere alla richiesta di protezione internazionale, sostenendo che sussistessero quanto meno i presupporti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Per via della presenza di due minorenni, ovvero di soggetti vulnerabili, la famiglia ha avuto accesso alla procedura e poi un esame della domanda con modalità prioritaria, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. h bis) e 28, co. 1, lett b), del D.Lgs. 25/2008.

In estate, la Commissione territoriale, in seguito all’audizione personale di entrambi i genitori, ha deciso di riconoscere all’intera famiglia la protezione sussidiaria avendo constata la sussistenza di un danno grave, così come definito dall’art. 14 lett. b), D.Lgs. 251/2007. La decisione è stata accordata in considerazione della situazione soggettiva dei richiedenti e della situazione oggettiva esistente attualmente nel Paese di origine.

  • Situazione personale: la Commissione ha ritenuto credibile la storia riportata dai richiedenti in sede di audizione riguardo alle aggressioni da parte delle c.d. maras o pandillas, ovvero le bande criminali armate presenti in molti Paesi del Centro e Sud America, nei confronti del padre dei minori a causa del suo passato arruolamento nell’esercito honduregno, aggressioni e minacce che hanno poi costretto tutta la famiglia ad uno sfollamento interno e poi alla fuga in Italia.
  • Situazione nel Paese di origine: la Commissione ha confermato il rischi che correrrebbe la famiglia nel rientrare in Honduras, anche in considerazione dei molteplici report internazionali che documentano in modo oggettivo la violenza generalizzata presente in tutto il Paese, perpetrata da tali attori non statali, le c.d. maras, che pongono in essere azioni talmente violente e diffuse da costituire trattamenti inumani e degradanti.

L’art. 2, lett. g), del d.lgs. 251/2007, infatti, definisce come persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d’origine (…) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria è considerato danno grave ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 251/2007: “b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; L’art. 14, lett. b, D.Lgs. 251/2007”. Peraltro, in riferimento al danno che attualmente correrebbe la famiglia in caso di rientro in Honduras di essere nuovamente esposta al rischio di subire atti di tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti, la Commissione riporta l’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo che considera punizione o trattamento degradante quello che “umilia o sminuisce un individuo, rivelando una mancanza di rispetto per la sua dignità, ovvero ledendo quest’ultima, generando sentimenti di paura, angoscia o inferiorità», mentre configura la più grave fattispecie di punizione o trattamento inumano quello che «provoca intenzionalmente danni fisici concreti o sofferenze mentali o fisiche di particolare intensità” (Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, sent. 29 aprile 2002. Si vedano anche Corte EDU Hummatov c. Azerbaijan sent. 29 novembre 2007; Kudla c. Polonia, sent. 26 ottobre 2000; Georgiev c. Bulgaria, sent. 26 luglio 2007).

Oggi la madre e il padre delle due bambine vorrebbero sposarsi.

In questi anni entrambi hanno lavorato irregolarmente come badanti ed ora che sono finalmente in possesso di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria il padre ha già ottenuto l’assunzione come badante con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la madre resterà temporaneamente a casa per prendersi cura della bambina più piccola.

Entrambi conoscono perfettamente l’italiano, vivono in una casa con regolare contratto di affitto e sono ben integrati nel contesto in cui vivono e continueranno a vivere.