Leggi le novità più rilevanti sui diritti dei minori e l’accesso alla giustizia in Europa!
Questa
è la Newsletter del progetto T.A.L.E., Training Activities for Legal
Experts on children’s rights – Attività di Formazione per Legali
Esperti di diritti dei minori. Il progetto ha lo scopo di formare i
legali che rappresentano i minori nei procedimenti giudiziari sugli
strumenti internazionali volti a promuovere e proteggere i diritti
dei minori e sulla corretta attuazione dei principi sanciti dalle
Linee Guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di
minore (CoE CFJ) al livello nazionale. Il progetto è finanziato dal
Programma REC (Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza) della Commissione
Europea. Le nostre attività sono cominciate nel novembre del 2015 e
si concluderanno nell’ottobre del 2017.
Maggiori
informazioni sul progetto T.A.L.E. qui
INTERNAZIONALE
►
Linee
guida sui Minori in Contatto con il Sistema Giudiziario
(IAYFJM), 22 Maggio 2017
L’International
Association of Youth and Family Judges and Magistrates ha pubblicato
delle linee guida sui diritti dei minori nei procedimenti giudiziari
di natura penale, amministrativa o relativi alla protezione dei
minori e alla famiglia e altri ambiti. Il testo è strutturato in 6
parti: definizioni, principi fondamentali, elementi generali di un
sistema giudiziario orientato al minore, la giustizia orientata al
minore nei procedimenti giudiziari, i diritti dei minori
nell’esecuzione delle decisioni e i problemi relativi
all’esecuzione, monitoraggio, valutazione e correzione delle Linee
guida.
Leggi qui il testo delle LineeGuida
►
Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo,
sentenza del 2 Marzo 2017 in Talpis c. Italia
Il
caso riguardava la violenza coniugale di cui è stata vittima la
ricorrente, sfociata nell’omicidio di suo figlio
e nel suo tentato omicidio.
La
Corte ha stabilito che c’era stata una violazione dell’Articolo 2
(diritto alla vita) della Convenzione in relazione all’omicidio del
figlio della ricorrente e del suo tentato omicidio. In particolare,
la Corte ha stabilito che, non avendo agito tempestivamente in
seguito alla denuncia presentata dalla ricorrente, le autorità
italiane hanno privato la denuncia di ogni effetto,
configurando una situazione di impunità favorevole alla ricorrenza
degli atti di violenza che poi hanno condotto al tentato omicidio
della ricorrente e alla morte di suo figlio. Le autorità hanno
dunque evaso il loro obbligo di proteggere le vite delle persone
coinvolte.
La Corte ha anche
stabilito una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione (divieto
di trattamenti inumani o degradanti) relativo all’evasione da parte
delle autorità del loro obbligo di proteggere la ricorrente da atti
di violenza domestica. La ricorrente viveva con i suoi figli in un
clima di violenza abbastanza grave da potersi considerare
maltrattamento, e le autorità hanno condotto il procedimento penale
in modo da contribuire alla passività giudiziaria, incompatibile con
l’Articolo 3. Infine, la Corte ha stabilito una violazione
dell’Articolo 14 della Convenzione (divieto di discriminazione) in
combinato con gli Articoli 2 e 3, affermando che il mancato
intervento delle autorità, che hanno sottovalutato la violenza del
caso e dunque sostanzialmente l’hanno favorita, costituisce una
discriminazione della ricorrente in quanto donna.
Leggi il documento a questa pagina
UNIONE
EUROPEA
►
L’UE
aderisce alla Convenzione Internazionale sulla Prevenzione e la Lotta
Contro la Violenza nei Confronti delle Donne, 11 Maggio 2017
Il Consiglio dell’Unione
Europea ha adottato due decisioni sulla firma della Convenzione del
Consiglio d’Europa (Convezione di Istanbul) sulla Prevenzione e la
Lotta alla Violenza nei Confronti delle Donne e la Violenza
Domestica. La Convenzione riconosce la violenza contro le donne come
una violazione dei diritti umani, e la affronta con misure volte a
prevenirla, a proteggere le vittime e a perseguire i responsabili. In
seguito alla firma ufficiale, l’adesione alla Convenzione prevede
l’adozione delle decisioni conclusive della Convenzione, che
necessitano del consenso del Parlamento.
La Convenzione è stata
già firmata da tutti gli stati membri dell’UE. L’adesione
congiunta dell’UE alla Convenzione garantirà la complementarità
tra il livello nazionale e il livello europeo e consoliderà la
capacità dell’UE di svolgere un ruolo più efficace nelle sedi
internazionali come Il Gruppo di Esperti sulla Lotta Contro la
Violenza nei Confronti delle Donne e la Violenza Domestica del
Consiglio d’Europa (GREVIO).
►
Programma
Giustizia dell’UE 2017,
6 Marzo 2017
La Commissione Europea ha
lanciato diverse iniziative di finanziamento per lo sviluppo di uno
spazio europeo di giustizia, per un budget totale di 52.6 milioni di
Euro. I finanziamenti sono destinati, tra l’altro, al sostegno di
attività e azioni svolte da autorità governative, università, ONG
e altre organizzazioni nel campo della cooperazione giudiziaria in
materia civile e penale, della formazione giudiziaria, dell’accesso
alla giustizia, dei diritti delle vittime della criminalità, dei
diritti della difesa, delle politiche in materia di droga.
►
Corte
di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 10 maggio 2017,
Causa C-133/15
Un cittadino di un paese
terzo che è genitore di un minore cittadino europeo gode di un
diritto di soggiorno derivato nell’UE. L’Articolo 20 del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione Europea “osta a provvedimenti
nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di
soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, le quali
abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del
godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti
dal loro status.”
L’allontanamento
delle madri non europee di minori olandesi all’origine della
sentenza potrebbe deprivare i loro figli del godimento effettivo del
contenuto essenziale di tali diritti, obbligando i minori a lasciare
il territorio dell’Unione. La Corte ha stabilito che, nelle loro
valutazioni, gli Stati devono tener conto di una serie di fattori
relativi all’interesse superiore del minore, tra cui “l’età
del minore, il suo sviluppo fisico ed emotivo, l’intensità della
sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione
sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché il rischio
che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio
di tale minore.”
PORTOGALLO
► Legge
del 23 Maggio 2017, n. 23
Questa nuova legge
estende la durata delle misure di tutela per i giovani a rischio fino
ai 25 anni di età, laddove esistano dei processi educativi o di
formazione professionale in corso (emendamento alla legge portoghese
sulla Protezione dei Minori e dei Giovani a Rischio dell’1
settembre 1999 n. 147).
► Legge
del 2 Marzo 2017 n. 5
Per effetto di questa
nuova legge, la normativa sulle responsabilità genitoriali per mutuo
accordo in caso di separazioni di fatto o scioglimento dell’unione
di fatto dovranno essere registrate nei Registri Civili, un sistema
finora applicato soltanto alle unioni matrimoniali.
Leggi qui il testo della legge
►
Emendamento
al Codice Civile che promuove la regolamentazione urgente delle
responsabilità genitoriali nei casi di violenza domestica.
La
Legge del 24 maggio 2017 n. 24 modifica il Codice Civile portoghese,
il Codice Penale e la normativa in materia di responsabilità
genitoriale nei casi di violenza domestica. La Legge include
l’introduzione di misure restrittive che vietano il contatto tra il
minore e i genitori e il rafforzamento della protezione delle vittime
di violenza domestica e abuso.
GIURISPRUDENZA
► Corte
d’Appello di Lisbona, sentenza del 14 marzo 2017
La
Corte ha accolto l’appello di un padre contro l’ordine di pagare
per gli studi del figlio adulto dopo 20 anni di allontanamento. La
decisione è motivata soprattutto dal fatto che il figlio è rimasto
in affidamento esclusivo della madre, che possiede mezzi sufficienti
a sostenerlo. Non c’è prova che la situazione sia cambiata in modo
da giustificare l’ordine per il padre di coprire per le spese del
figlio.
Leggi quiil testo della sentenza
ROMANIA
►
Legge
del 14 Aprile 2017 n. 72
La
legge ha innalzato il limite di età, 6 anni, previsto per la
concessione dei voucher per la scuola materna ai bambini provenienti
da famiglie svantaggiate. Il requisito dell’età è stato
dichiarato illegittimo in quanto costituisce una violazione della
normativa anti-discriminazione, nel caso di minori con disabilità
e/o disturbi dell’apprendimento per i quali il reclutamento
scolastico è posticipato su parere di specialisti.
Fonte:Parlamento Romeno – sitoweb della Camera dei Deputati
►
Ordinanza
del Ministero dell’Educazione del 3 Marzo 2017 N. 3393
Il
Ministero dell’Educazione ha approvato un nuovo curriculum per la
scuola media inferiore dopo un lungo dibattito pubblico e un grande
sforzo di sensibilizzazione da parte di organizzazioni impegnate
nella tutela dei diritti dei minori in Romania. Il nuovo percorso di
studi obbligatorio per i bambini romeni comprende attività di
apprendimento volte a sviluppare il coinvolgimento diretto dei minori
nella promozione e la difesa dei loro diritti, come l’educazione ai
diritti dei minori e al pensiero critico, l’educazione
interculturale, la partecipazione democratica e l’educazione
economica.
Fonte:Sito web del Ministero dell’Educazione romeno
GIURISPRUDENZA
(ROMANIA)
►
Corte
Costituzionale Romena, sentenza del 28 aprile 2017
La
Corte ha stabilito che la definizione di “membro familiare” nella
normativa nazionale sulla protezione dall’abuso domestico è in
conflitto con la Costituzione, poiché la limitazione del suo ambito
d’applicazione alla tutela delle vittime conviventi con il partner
abusivo viola una convenzione internazionale. La definizione di
“membro familiare”, infatti, comprende: (…) c) persone che
hanno stabilito rapporti simili a quelli tra coniugi o tra genitori e
figli, se vivono insieme” (articolo 5.c della Legge Romena N.
217/2013). La Corte Costituzionale ha stabilito che il requisito
della convivenza è contrario alle disposizioni della Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla Prevenzione e la Lotta alla Violenza nei
Confronti delle Donne e la Violenza Domestica (12 aprile 2011,
ratificata dalla Romania nel 2016). La Corte ha basato la sua
decisione sull’Articolo 20 della Costituzione romena, che riconosce
la prevalenza degli strumenti internazionali di protezione dei
diritti umani sulle normative nazionali. Di conseguenza, la Corte ha
dichiarato che il requisito della convivenza tra la vittima di
violenza e l’abusante è incostituzionale.
►
Consiglio
Superiore della Magistratura, sentenza del 28 marzo 2017
Il
tribunale disciplinare nazionale romeno ha dichiarato che l’ascolto
dei minori in quanto testimoni è stato condotto dal giudice in
questione in violazione dei loro diritti fondamentali (Tribunale del
distretto di Constanta). La decisione del Consiglio Superiore della
Magistratura arriva dopo quasi un anno di indagini mediatiche e
polemiche pubbliche suscitate dal processo relativo al caso del
cosiddetto “Asilo degli orrori”, un caso di abuso fisico contro
minori da parte del personale formativo di un asilo privato. Durante
il processo, il giudice ha insistito nella volontà di ascoltare i
bambini come testimoni in una procedura standard (in un’aula di
tribunale, in presenza degli autori degli abusi), nonostante la loro
giovanissima età e il parere degli psicologi, secondo i quali
ascoltare i bambini in presenza degli autori degli abusi avrebbe
costituito un trauma per le giovani vittime.
Fonte:
Sito web del Consiglio Superiore della Magistratura
SPAGNA
►
Ufficio
Nazionale del Pubblico Ministero, ordinanza del 18 maggio 2017
L’ordinanza
chiarisce l’applicazione dei principi legislativi e
giurisprudenziali nel processo di accertamento dell’età di minori
non accompagnati e separati, secondo il Protocollo Nazionale del 2014
(Protocolo
sobre determinadas actuaciones en relación con los menores
extranjeros no acompañados, BOE de 16 de octubre de 2014).
Le indicazioni includono strategie su questioni cruciali, come:
–
come accettare o rifiutare i documenti di una persona ai fini di
identificarla;
–
come valutare i risultati dei test osteometrici al fine di stabilire
la maggiore età;
–
come applicare il principio di presunzione della minore età.
Ildocumento è scaricabile a questa pagina
GIURISPRUDENZA
(SPAGNA)
► Tribunal
Supremo, sentenza del 7 Marzo 2017 n. 157
Sulla
base della sua precedente decisione del 20 ottobre 2014, la Corte
Suprema spagnola ha dichiarato che il diritto dei minori di essere
ascoltati nei procedimenti giudiziari non può essere impedito dai
genitori. La Corte ha stabilito, inoltre, che un giudice dovrebbe
cercare delle alternative agli esami specialistici psico-sociali
laddove sia accertato che è nell’interesse superiore del minore
evitarli.
REGNO
UNITO
► Legge
su minori e servizi sociali,
Aprile 2017
Questa
nuova legge introduce una serie di importanti modifiche alla gestione
delle procedure di assistenza sociale e tutela dei minori. Contiene
anche disposizioni sull’obbligo di educazione relazionale per gli
alunni delle scuole elementari in Inghilterra, e di educazione
relazionale e sessuale per i ragazzi delle scuole secondarie. La
legge introduce anche delle misure protettive più chiare per i
minori rifugiati in affidamento presso le autorità locali. Il
provvedimento si applica principalmente all’Inghilterra e comprende
un’ampia gamma di misure, tra cui: il sostegno extra alle scuole
per bambini assistiti; l’obbligo per i consigli scolastici di
offrire dei consulenti personali a tutti i care
leavers
(coloro che hanno goduto dell’affidamento fino alla maggiore età e
ne hanno perso il diritto una volta divenuti maggiorenni) fino
all’età di 25 anni; la verifica che i bisogni di lungo periodo dei
minori siano prioritari per i tribunali nelle decisioni relative alle
adozioni o ad altre opzioni di affidamento; rafforzamento del
coordinamento locale pluriagenzia nei casi di tutela.
Leggi il testo a questa pagina
► Ritiro
del Regno Unito dall’Unione Europea
L’Articolo
50 del Trattato di Lisbona è stato ufficialmente invocato il 29
marzo 2017, avviando il processo dell’uscita del Regno Unito
dall’Unione Europea. Nessuno dei dibattiti pubblici sul Brexit ha
finora esplicitamente affrontato la questione dell’impatto che
potrebbe avere l’uscita del Regno Unito dall’UE sui diritti dei
minori. I minori non hanno potuto votare al referendum e le loro
prospettive non hanno inciso in alcun modo significativo sulle
considerazioni relative al Brexit, sebbene essi costituiscano quasi
un quarto (approssimativamente 15 milioni) della popolazione del
Regno Unito. Come attuali e futuri cittadini, consumatori, agenti,
lavoratori e genitori, i minori subiranno più di tutti l’impatto
delle conseguenze del Brexit, nel bene e nel male. È difficile
concepire una singola area dell’ordinamento giuridico e delle
politiche dell’UE che non riguardi le vite dei minori almeno
indirettamente.
Un
discreto numero di provvedimenti legislativi dell’UE (più di 80
strumenti legali) conferisce diritti riconosciuti ai minori, in
particolare riguardo attività interne o transfrontaliere come la
libertà di movimento, l’immigrazione e l’asilo, il diritto di
famiglia con implicazioni internazionali. Una serie di obblighi di
legge è in vigore nel campo della tutela del consumatore, in materia
di sicurezza dei giocattoli e sicurezza stradale, media dannosi,
etichettamento del cibo e sviluppo di farmaci pediatrici. I minori
godono di altri diritti in ambito aducativo riconosciuti legalmente
all’interno dell’UE fin dagli anni Settanta, e di diritti
relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro fin dai primi anni
Novanta.
Negli
ultimi anni, il raggio d’azione dell’UE si è molto ampliato,
estendendosi a materie che prima erano di stretta competenza
nazionale, tra cui la giustizia penale, il sostegno alle vittime, la
protezione dallo sfruttamento sessuale e la de-istituzionalizzazione
(si vedano ad esempio gli Articoli 79(2)(d)) e 83(1) del TFUE). I
minori godono inoltre indirettamente dei provvedimenti europei
rivolti agli adulti nell’ambito della parità di trattamento sul
lavoro, tra cui il congedo di maternità, la normativa sull’orario
lavorativo, e le disposizioni per le donne in stato di gravidanza o
in allattamento. Allo stesso modo, i minori sono al centro di una
miriade di iniziative dell’UE di ambito extra-legale come la
ricerca, la raccolta dati, il capacity building, lo scambio di buone
prassi, la definizione di standard, il monitoraggio, la valutazione e
l’elaborazione di linee guida su questioni perenni come la povertà,
l’obesità, la sicurezza online, l’anti-discriminazione e
l’accesso alla giustizia per i minori (Articolo 3(3) TUE). Sono
state avviate collaborazioni tra studiosi e organizzazioni della
società civile per tentare di garantire che i diritti dei minori
ricevano un’attenzione maggiore nello svolgimento dei negoziati
relativi al Brexit e assicurare che l’impatto specifico dell’uscita
dall’UE nelle giurisdizioni separate di Scozia, Galles e Irlanda
del Nord
riceva adeguata attenzione.
GIURISPRUDENZA
(REGNO UNITO)
► Tribunale
Familiare di Manchester, sentenza del 30 gennaio 2017 EWFC 4
Il
caso riguarda la domanda di una persona transgender di avere contatti
con i suoi cinque figli: un maschio di 12 anni, un maschio e una
femmina gemelli di 8 anni, un maschio di 5 anni e una femmina di 2.
Il matrimonio dei genitori si era concluso nel giugno del 2015,
quando il padre ha abbandonato il tetto coniugale per intraprendere
una nuova vita come transgender. Attualmente vive come donna e non ha
avuto contatti con i figli da quando ha lasciato la dimora familiare.
Il giudice ha concluso ‘con grande rammarico’ che il contatto con
i figli dovrebbe limitarsi alla comunicazione epistolare, poiché
contatti di altro genere condurrebbero probabilmente alla
“emarginazione o all’esclusione della madre e dei figli dalla
comunità ultra-ortodossa”. Il tutore dei figli ha presentato prove
in loro favore, e il giudice ha incontrato separatamente il figlio
maggiore. La decisione di limitare il contatto tra il padre e i figli
non sarà facilmente accettata dai difensori dei diritti dei minori.
Detto questo, la sentenza è un esempio di analisi forense della
welfare
checklist
(i fattori elencati nella s. 1(3) del Children Act del 1989 che
dovrebbero essere considerati nella determinazione del superiore
interesse del minore).
Causa:
J c. B e Figli (Ebraismo
Ultraortodosso: Transgender) [2017] EWFC 4
Leggi quiil testo della sentenza
► Royal
Court of Justice, sentenza del 9 marzo 2017, EWCA Civ 138
Il
caso riguarda un’istanza d’appello al Ministero degli Interni
contro una decisione dell’Alta Corte di Giustizia che aveva
stabilito che un minore non accompagnato in cerca d’asilo aveva
diritto al risarcimento del danno dopo che un funzionario
dell’ufficio immigrazione non aveva creduto alla sua affermazione
di essere “un minore” di 18 anni. Il ragazzo sudanese, arrivato
nel Regno Unito a bordo del rimorchio di un camion, era stato
incarcerato perché il funzionario dell’ufficio immigrazione aveva
affermato di essere “ragionevolmente convinto” che il ragazzo
avesse più di 18 anni e fosse dunque passibile di arresto. La Corte
d’Appello ha confermato la decisione dell’Alta Corte di
Giustizia, stabilendo che la decisione del funzionario di affidarsi
alla sua “ragionevole convinzione” è illegittima e dichiarando
che l’accertamento dell’età nei casi di minori non accompagnati
dev’essere effettuato come “una questione di fatto oggettivo”.
La sentenza è stata ben accolta dalle ONG che supportano i diritti
dei minori non accompagnati, in quanto proibisce ai funzionari
governativi di detenere o deportare minori in seguito ad accertamenti
dell’età basati su convinzioni infondate e su uno ‘sguardo
sommario’ senza prove oggettive.
Riferimento:
The Queen on the application of Abdul-Muttelab Awed Ali and The
Secretary of State for the Home Department and Another (La
Regina sul ricorso di Abdul-Muttelab Awed Ali e Il Segretario di
Stato del Ministero degli Interni e Altri)
[2017] EWCA Civ 138.
Leggi qui il testo della sentenza
► Corte
Suprema, sentenza del 22 febbraio 2017, UKSC 10
Con
questa sentenza la Corte Suprema del Regno Unito ha confermato il
requisito del reddito minimo imposto dalla normativa inglese
sull’immigrazione, che richiede ai cittadini del Regno Unito che
vogliano supportare l’ingresso e il soggiorno di un coniuge
straniero nel paese di avere un reddito di almeno £18.600. Il
requisito del reddito minimo era stato contestato in quanto
incompatibile con i diritti dei ricorrenti e dei loro partner
stranieri (e del figlio di una coppia) secondo la Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo (essenzialmente l’Articolo 8).
È
importante notare che mentre la Corte Suprema ha dichiarato che il
requisito del reddito minimo è ragionevole alla luce delle politiche
pubbliche di controllo della migrazione e tutela delle risorse
pubbliche, ha anche affermato che la normativa non tiene in
sufficiente considerazione gli obblighi del Segretario di Stato per
gli Affari Interni di tutela del benessere di ogni minore coinvolto,
come previsto dalla s.55 del Borders, Citizenship and Immigration Act
2009 e dall’Articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia. La Corte ha anche stabilito che l’approccio del
Ministero degli Interni nel valutare questi casi dovrebbe essere
corretto in modo da tenere debitamente conto delle fonti alternative
di reddito e sostegno di queste coppie con figli. Questa decisione
faciliterà notevolmente il ricongiungimento familiare dei circa
15.000 minori, per la maggior parte cittadini britannici, attualmente
separati da un genitore a causa del requisito del reddito minimo.
Riferimento:
MM
and others v Secretary of State for the Home Department [2017] UKSC
10
Leggi quiil testo della sentenza
ITALIA
►
Nuova
normativa contro il cyberbullismo, Legge del 29 maggio 2017 n. 71
I
nuovi provvedimenti penali per combattere il cyberbullismo sono
entrati in vigore il 18 giugno 2017. Il cyberbullismo è definito
come un crimine contro persone minori di età e i loro membri
familiari. Il reato comprende “qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di
contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della
famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un
serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”
►
Protezione
di minori stranieri non accompagnati e separati, Legge del 7 aprile
2017, n. 47
Le
nuove disposizioni prevedono la tutela in ogni fase dell’entrata e
della permanenza del minore in Italia. Riconoscono espressamente il
“diritto di essere ascoltati” nei procedimenti amministrativi e
giudiziari, anche in assenza del tutore. La legge contiene
disposizioni specifiche per l’accesso dei minori all’assistenza
legale. Le organizzazioni di difesa dei diritti dei minori avranno
inoltre il diritto di impugnare e ottenere la cancellazione di
decisioni che pregiudicano i diritti dei minori non accompagnati, e
di intervenire nelle decisioni
giudiziarie che li riguardano.
Ulterioriinformazioni e testo originale a questa pagina
►
Linee guida per la selezione e la formazione dei tutori per minori
stranieri non accompagnati, 25 maggio 2017
L’organo
nazionale per la protezione dei minori e gli adolescenti ha emanato
delle raccomandazioni per assicurare un’esecuzione uniforme della
legge sulla tutela dei minori migranti in Italia. Le Linee guida sono
il risultato di uno sforzo comune di esperti, ONG e altre parti
interessate, e ogni regione italiana ha l’obbligo di applicarle di
concerto con le autorità nazionali. Le Linee guida comprendono
indicazioni per i tribunali minorili per la stesura di un elenco di
tutori volontari in ogni distretto territoriale e comprende misure
volte ad assicurare la partecipazione dei minori alla selezione e
alla formazione dei tutori stessi.
Per
maggiori informazioni sul Progetto T.A.L.E. si prega di contattare:
Luca Bicocchi per il Progetto T.A.L.E.,
luca.bicocchi@savethechildren.org
Newsletter a cura
di Lara
Olivetti, Save the Children Italy