La scuola
deve predisporre le strutture e le attività in modo che gli insegnanti
possano evitare danni agli alunni nello svolgimento delle attività
didattiche, sportive, creative etc…
Se mancano queste
misure necessarie a evitare pericoli, prima degli eventi che hanno
causato il danno, la scuola è responsabile per eventuali danni agli
studenti.
Prova:
E’ la scuola a dover
provare di aver avere assolto fino in fondo all’obbligo di vigilanza e
di aver adottato misure idonee a evitare danni agli alunni.
Se la scuola ha fatto
il possibile per evitare i danni causati volontariamente o meno dagli
alunni, i danni sono pagati dai genitori dell’alunno o dell’alunna che
li ha causati.
Esempio
Uno studente corre
nel corridoio della scuola durante la ricreazione. Urta accidentalmente
un compagno e cade a terra ferendosi. I genitori chiedono alla scuola di
risarcire il danno.
La scuola prova che
ha effettuato una sorveglianza assidua ed oculata, di due insegnanti e
di un bidello. Il giudice decide che l’incidente si verificò per causa
fortuita, poiché la scuola ha fatto il possibile per impedirlo. Perciò
non deve pagare (sentenza dalla Corte di Cassazione nel novembre 2011).
Per saperne di più:
Informazioni utili sono contenute nel sito internet sui diritti e doveri degli studenti del Ministero dell’Istruzione
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NORMATIVA
Articoli 2048, 1218 e 2657 del Codice Civile
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 20 ottobre – 24 novembre 2011, n. 24835
Corte di Cassazione, sezione III civile, 07 maggio 2009, n.10514
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 22 aprile 2009 n. 9542
Corte di Cassazione, sezione III civile, 14 ottobre 2003, n.15321