L’accertamento dello stato di adottabilità deve svolgersi fin dalla sua apertura con l’assistenza legale del minore, il quale è parte a tutti gli effetti del procedimento.

L’articolo 8 comma 4 e 10 comma 2 della legge n. 184/1983 deve essere applicato in modo da assicurare un rappresentante legale in tutte le fasi del procedimento. In mancanza, l’intero procedimento deve considerarsi nullo.