Il Governo italiano ha modificato la legge l’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  272 sul processo penale a carico di imputati minorenni.  
I condannati  minorenni sono  custoditi  fuori  dal  circuito  penitenziario  degli adulti sino al raggiungimento dell’età di 25 anni e non più solo fino a 21. 
Ciò vale anche quando l’esecuzione della pena ha inizio dopo il compimento dei 18 anni.

Questa e altre misure introdotte dal
decreto-legge 92/2014 hanno lo scopo di ottemperare  alla
sentenza della  Corte  Europea  dei  Diritti
 dell’Uomo dell’8  gennaio  2013  (causa
 Torreggiani  e  altri  contro Italia), nella
quale è stato stabilito che lo Stato  italiano
 debba offrire  una  riparazione adeguata per i
danni ai detenuti derivanti dal sovraffollamento carcerario.

Decreto legge 26 giugno 2014, n. 92 

Disposizioni urgenti in materia di
rimedi risarcitori in  favore  dei detenuti e  degli
 internati  che  hanno  subito  un
 trattamento  in violazione  dell’articolo  3
 della  convenzione   europea   per  
la salvaguardia dei diritti dell’uomo  e  delle
 libertà  fondamentali, nonché di  modifiche
 al  codice di  procedura   penale   e  
alle disposizioni di attuazione,  all’ordinamento
 del Corpo di  polizia penitenziaria  e
 all’ordinamento  penitenziario,   anche  
minorile.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 27-6-2014
Estratto:
Art. 5 
 

Modifiche all’articolo 24 del
decreto legislativo 28 luglio 1989,  n. 272 

 

  1. All’articolo 24 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.  272, nel comma 1 le parole:
«ma non il ventunesimo  anno  di  età»
 sono sostituite dalle seguenti: «ma non il
venticinquesimo anno di età». 

Cosa dice la legge

L’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n. 272  risulta quindi aggiornato come segue:
Art. 24 

 Esecuzione di provvedimenti limitativi
della libertà personale

 

  1.  Le  misure
 cautelari,  le  misure  alternative,  le
sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza  si
 eseguono secondo le norme e con le modalità previste per
 i  minorenni  anche nei  confronti  di
 coloro  che  nel  corso  dell’esecuzione
 abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo
anno di  età.

L’esecuzione rimane affidata al
personale dei servizi minorili. 

  2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano   anche   quando l’esecuzione ha inizio dopo il compimento del  diciottesimo  anno  di età.