Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 1932 del 25-01-2017
Costituisce un diritto fondamentale del figlio quello di vivere con i propri genitori e di crescere all’interno della sua famiglia; diritto che va salvaguardato in via prioritaria, in quanto “per un genitore e suo figlio, stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare”.
Questo è quanto dichiarato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, SH c. Italia 13.10.2015 § 48 e cfr. sentenze ivi richiamate.
Tale diritto può essere limitato solo nel caso in cui si si configuri un endemico e radicale stato di abbandono ai danni del minore, tanto grave da doversi procedere con particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, la cui dichiarazione costituisce extrema ratio e va emessa solo in casi di comprovata ed eccezionale gravità.
In tale prospettiva, vanno quindi apprezzati gli istituti disciplinati dalla L. n. 184 del 1983 e succ. modifiche, che sono, infatti, applicabili “quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore” e che consentono il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore dopo l’inutile esperimento di tutte le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame familiare e solo in presenza di fatti che devono essere specificamente dimostrati in concreto, tali da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino e, dunque, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale.
Ringraziamo l’avvocato Francesca Paparoni di Roma per questo contributo
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