La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (IV Sezione) chiarisce la nozione di “familiare a carico” del cittadino comunitario, al quale è riconosciuto il diritto al soggiorno secondo la direttiva comunitaria 2004/38.


Nella causa promossa da Flora May Reyes contro l’autorità per l’immigrazione svedese, si tratta in particolare di riconoscere il diritto al soggiorno di un figlio di età pari o superiore a 21 anni. 

La Corte afferma che lo stato di residenza non può pretendere, ai fini di riconoscere il diritto al soggiorno che il figlio dimostri di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento. 

Deve essere dimostrata l’esistenza di una reale situazione di dipendenza, che, per essere tale, deve risultare “da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal cittadino dell’Unione che si è avvalso della libertà di circolazione oppure dal coniuge dello stesso”. 

La necessità di sostegno materiale deve esistere nello Stato d’origine o di provenienza del discendente stesso, nel momento in cui questi chieda di ricongiungersi con detto cittadino.  Non è invece necessario stabilire quali siano le ragioni di tale dipendenza, alla luce dell’interpretazione estensiva della Direttiva 2004/38.
Nemmeno si può esigere che il discendente debba “dimostrare di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto al sostentamento dalle autorità del paese d’origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di assicurare il proprio sostentamento”. 

L’articolo 2 punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, inoltre, deve essere interpretato nel senso che resta irrilevante ai fini dell’interpretazione della nozione “a carico”, il fatto che un familiare sia considerato dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro ed intenda lavorare nello Stato ospitante, tenuto conto di fattori personali, quali l’età, le qualifiche professionali e lo stato di salute.

Scarica il testo della sentenza