Circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2017
Il Ministero dell’Interno precisa che il permesso di soggiorno per minore età deve essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati anche se non è disponibile un passaporto o un altro documento d’identità.
Questa indicazione è molto importante per diversi motivi.
Avere il permesso di soggiorno (o almeno la ricevuta della richiesta) è infatti necessario per accedere, nella pratica, a una serie di servizi essenziali. Gli enti locali e le ASL tendono infatti a negare l’accesso ai servizi sanitari e sociali ai minori privi di un permesso di soggiorno.
Questa indicazione del Ministero dell’Interno chiarisce quindi che la prassi corretta da seguire è il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ogni qual volta sia richiesto, a prescindere dalla disponibilità di un passaporto o un certificato di nazionalità.
Ricordiamo poi che la nuova legge n. 47/2017, entrata in vigore il 6 maggio 2017, prevede espressamente:
“il permesso di soggiorno per minore eta’ e’ rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l’esercente la responsabilita’ genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell’articolo 346 del codice civile, ed e’ valido fino al compimento della maggiore età” (articolo 10)
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