Con la delibera X/4821 pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 17 febbraio 2016, la giunta della Regione Lombardia ha approvato le Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia.
Vedi il testo delle Linee Guida in allegato: per scaricare, clicca il bottone sotto a questo articolo
Spetterà alla Direzione generale reddito di autonomia della Regione pubblicizzare queste Linee guida e monitorarne l’applicazione.
La delibera fissa alcuni indirizzi generali di metodo:
  • – garantire approcci integrati che (…) sostengano il protagonismo e la responsabilità dei famigliari nel ricercare le possibili soluzioni, mentre gli operatori assumono il ruolo di mediazione (…) utilizzando il paradigma del “lavoro sociale” quale strumento più adeguato per realizzare interventi a favore della famiglia;
  • – attivare/potenziare integrazioni, nell’ambito di una più efficace collaborazione tra i diversi sistemi di welfare (sociale, sanitario, sociosanitario), interventi di aiuto precoce alle famiglie, nella loro dimensione generativa (prevenzione primaria), con quelli tradizionalmente deputati alla riparazione;
  • – migliorare le prassi professionali, ancorandole all’utilizzo di strumenti (…) basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche, e valutati negli esiti con particolare riferimento all’attivazione di interventi preventivi (…) privilegiando i programmi che (…) garantiscono il massimo risultato in tempi brevi rispettando anche criteri di sostenibilità economica
  • – riconoscere e sostenere il ruolo di mediatore sociale della famiglia
Per una gestione, processuale e progettuale, congiunta dei percorsi di intervento la Regione considera necessario:
  • – individuare una funzione di regia (…)
  • – individuare gli operatori impegnati a curare la relazione con gli interessati finalizzata a restituire e ridefinire periodicamente, con minori e genitori, il senso degli obiettivi, degli interventi, e a sostenere la loro indispensabile partecipazione all’intero processo;
  • – individuare in ogni sistema organizzativo (…) soggetti, tempi e luoghi dedicati alla condivisione e ricomposizione delle analisi e degli obiettivi del percorso di tutela delineato;
  • promuovere capacità di interpretazione e mediazione tra saperi differenti e tra soggetti diversi (…)
In Lombardia, ricordano le Linee Guida, ci sono tre tipi di strutture residenziali di accoglienza:

  1. Comunità educativa: struttura di accoglienza per minori, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es.Comunità educativa di pronto intervento, mamma-bambino ecc.);

  2. Comunità familiare: struttura di accoglienza con finalità educative e sociali realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità familiare di pronto intervento, mamma bambino ecc.);

  3. Alloggio per l’autonomia: abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, che necessitano di un supporto per il raggiungimento dell’autonomia.
Le linee guida fissano anche le tappe dell’accoglienza “a progetto definito” del minore in comunità:


1. segnalazione circostanziata da parte del servizio sociale inviante e valutazione della pertinenza del progetto di accoglienza;
2. fase della conoscenza e dell’approfondimento della situazione e del progetto (attraverso incontri di rete con i soggetti coinvolti);
3. fase dell’accompagnamento all’ingresso in Comunità. Questa fase esprime soprattutto
l’attenzione al minore e valorizza il suo diritto alla partecipazione ed all’ascolto del suo punto di vista;
4. fase della gestione del PEI che comprende: osservazione, conferma, monitoraggio ed eventuale ri-orientamento del PEI;
5. fase della dimissione dalla Comunità:
a) laddove il collocamento è avvenuto in esecuzione di un provvedimento giudiziario sia penale che civile, viene effettuata a seguito di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che diversamente dispone in merito;
b) la dimissione, in assenza di provvedimento giudiziario, viene effettuata per conclusione condivisa del progetto o per valutazione e/o scelta unilaterale di uno dei soggetti coinvolti: il servizio inviante, l’interessato (laddove maggiorenne in prosieguo amministrativo), la famiglia di origine (con responsabilità genitoriale) o la Comunità stessa.
In caso di accoglienza di pronto intervento non è prevista la fase del “filtro della domanda” e la definizione del PEI a favore del minore accolto è definito durante la prima fase dell’accoglienza attraverso l’uso dell’osservazione competente.
In appendice alla delibera, i numeri su affidi, accoglienze e altri interventi per minori in Lombardia.
minori in comunita in lombardia
ospiti per tipo di comunita
Riassunto tratto da: 
Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale