La sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato tratta il rilascio del permesso di soggiorno chiesto da un ragazzo minorenne affidato ad un parente entro il quarto grado (nella specie, lo zio). 
La normativa applicabile non è l’art. 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come affermato nell’atto di appello, bensì il successivo art. 32. 
Questa disposizione, come da ultimo modificata, non richiede per i minori affidati la necessità della frequenza per almeno due anni del progetto di integrazione sociale e civile e la correlata permanenza in Italia per almeno tre anni, di cui al comma 1 bis, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ma solo il parere favorevole del Comitato per i minori stranieri (poi sostituito dal parere del Ministero del lavoro).
Se la domanda di rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età manca del parere sulla prosecuzione del soggiorno previsto dall’articolo 32, la Questura lo acquisisce d’ufficio.