é legge la nuova norma che condiziona il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori stranieri non accompagnati affidati o sottoposti a tutela al parere del Comitato per i Minori Stranieri (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), e non più al compimento di un progetto di integrazione sociale e civile di almeno due anni. Si tratta della legge del 2 agosto 2011 n. 129, che modifica l’articolo 32 del testo unico sull’immigrazione (v. sotto).

La novità riguarda i minori non comunitari non accompagnati prossimi a compiere la maggiore età, la cui posizione è illustrata nella scheda tematica “Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et”.
Per i minori stranieri non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela, il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato al compimento della maggiore età se vi sarà un parere positivo del Comitato per i Minori Stranieri sulla prosecuzione del loro soggiorno in Italia, oppure se hanno frequentato un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.

Questo il testo della modifica (in grassetto) dell’articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998:

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (…) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

La nuova disposizione può rendere più complicato il rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età e potrà portare a un aumento delle cause giudiziali sulla questione. Ciò è dovuto al fatto che essa confligge con altre norme che prevedono invece che i minori affidati sono da considerare minori accompagnati, al pari di coloro che risiedono in Italia con i genitori (articolo 31 del Testo unico). Lo stesso regolamento del Comitato per i minori stranieri definisce come non accompagnati il minore "privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano", quindi escludendo coloro che sono affidati o in tutela. La Corte Costituzionale ha da tempo chiarito che deve esservi parità di trattamento fra minori sottoposti a tutela ed affidamento, ricordando che sono condizioni di protezione e rappresentanza del minore straniero. Ulteriori osservazioni sulla posizione dei tribunali a questo proposito sono contenute nella scheda tematica “Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et”.

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Il Comitato per i Minori Stranieri in interne