Pubblicato il 2 dicembre 2011 il decreto interministeriale che indica requisiti e condizioni per il rilascio di visti d’ingresso di cittadini stranieri in Italia. Per i minori è necessario l’atto di assenso del genitore all’espatrio.
Il testo in allegato (a destra)
ESTRATTO
Articolo 3:
1. L’ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all’acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L’assenso all’espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.
2. L’ingresso di minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all’esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all’art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.