E’ un impegno scritto, obbligatorio per tutti i cittadini stranieri che hanno compiuto i sedici anni, per il quale si devono raggiungere determinati obiettivi di integrazione nel corso del soggiorno in Italia. La misura in cui tali obiettivi si raggiungono è indicata in crediti. Stipulare questo accordo è d’obbligo per il rilascio del permesso di soggiorno a partire dal 10 marzo 2012.

 

Ufficio competente:

sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

 

Per chi:

Per tutti gli stranieri che chiedono il primo permesso di soggiorno.

La stipulazione dell’accordo di integrazione è richiesta anche ai minorenni che hanno compiuto sedici anni, quale condizione per il rilascio del permesso di soggiorno. E’ sottoscritto sia dal minore che dal genitore o da chi esercita la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. Tutti coloro che sottoscrivono l’accordo sono registrati in un elenco denominato "anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione".

 

Eccezioni

La legge prevede che siano esenti i minori non accompagnati affidati a una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela. In questi casi la legge prevede che l’accordo sia sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 2 comma 9 del Regolamento, articolo 32, comma 1 bis del Testo Unico sull’Immigrazion).

Il percorso di integrazione così definito, peraltro, non è obbligatorio e comunque non è sempre offerto ai i minori stranieri accolti (posti in affidamento o in tutela). Diversamente, per i minori in affidamento o in tutela è previsto un progetto individuale proposto dal Servizio Sociale che ha in carico del minore, a seguito dell’inserimento nella comunità di tipo familiare o della struttura di assistenza, nonché con riferimento alle prescrizioni del Tribunale per i minorenni o del giudice tutelare in sede di nomina del tutore (articoli 361, 371 del codice civile; articoli 4, commi 3 e 4, 5 comma 1 della legge 184/1983). Tale progetto può essere inteso quale sostituzione all’accordo di integrazione, nella norma di esenzione prevista per questi ragazzi e ragazze.

Unlteriori esenzioni sono stabilite per:

  • le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale (articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazion);
  • persone affette da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (articolo 2 comma 8 del Regolamento).

 

Verifica

L’accordo di integrazione ha durata di due anni, al termine dei quali è prevista una verifica dei crediti acquisiti da parte dello Sportello Unico. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, la verifica avviene un mese prima della scadenza. L’esito della verifica può avere tre risultati:

  • estinzione dell’accordo per adempimento: (art. 6 comma 5) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purchè siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;

  • proroga di un anno per recupero crediti

  • risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale,

 

Conseguenza della perdita dei crediti:

La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, tranne che per gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per i seguenti motivi: asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

 

Riferimenti normativi:

Articolo 4bis del Testo Unico sull’Immigrazion, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

Scarica gli allegati (pulsante a destra):

Il testo del regolamento approvato con D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 – Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28

Il testo dell’allegato A: modello dell’accordo di integrazione

Il testo dell’allegato B: crediti riconoscibili

Il testo dell’allegato C: debiti decurtabili