L’articolo 1 della legge 15.7.2009 n. 94, che ha modificato l’art. 32 del Testo Unico sull’immigrazione non può riferirsi ai minori che non hanno raggiunto la maggiore età prima o entro due anni dalla entrata in vigore della legge di modifica (e cioè entro l’agosto 2011) poiché, altrimenti, essa imporrebbe un adempimento impossibile. In quei casi, infatti, il minore non poteva, proprio perché entrato in Italia prima del compimento della maggiore età, partecipare ad un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del compimento della maggiore età.