L’autorizzazione al soggiorno del genitore irregolarmente soggiornante, prevista dalla legge per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano (articolo 31 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione), può essere concessa anche come misura cautelare al fine di impedire danni irreparabili durante il processo, qualora il genitore sia espulso.