Gli atti relativi alla famiglia (matrimonio, divorzio, filiazione, etc…), alla capacità delle persone e ai diritti della personalità, sono riconosciuti in modo automatico in Italia, in base alla legge sul diritto internazionale privato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa (articolo 65 della legge di riforma del diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 21)

Per averne riconoscimento in ogni sede ufficiale, bisogna esibire gli atti in originale, legalizzati dal Consolato italiano competente per la zona in cui sono stati formati e tradotti nella stessa sede o in Italia (traduzione asseverata in Tribunale).

In caso di contestazione della loro validità in Italia (ad esempio, perché un ufficio ritiene che le condizioni siano contrarie all’ordine pubblico o non siano stati rispettati i diritti essenziali di una delle parti), si potrà sottoporre l’atto alla valutazione della Corte di Appello (articolo 67 della legge suddetta).

Simili principi valgono anche per tutti i provvedimenti di giurisdizione volontaria (tutela, affidamento consensuale, separazione consensuale, adozione di maggiorenni, etc…).

 

Ricongiungimento familiare

Il tema del riconoscimento dei provvedimenti stranieri di affidamento e tutela del minore è stato affrontato spesso dai tribunali italiani, soprattutto con riferimento al riconoscimento dei provvedimenti di Kafalà di diritto islamico, ai fini del ricongiungimento familiare.

La Corte di Cassazione ha affermato che questo istituto è riconosciuto dall’ordinamento italiano. Pertanto si può ottenere il visto ed il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare in base ad esso: sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ]; [sentenza del 20 gennaio 2010 n. 190.

La Corte di Appello di Venezia ha affermato che i bambini affidati in Marocco con l’istituto della Kafalà rientrano fra i familiari ammessi al soggiorno in Italia in base alle norme applicabili ai cittadini comunitari e italiani. Pertanto è legittimo il ricongiungimento del minore così affidato al cittadino italiano che ha anche la cittadinanza del Regno del Marocco. Si veda il decreto della Corte di Appello di Venezia del 9 febbraio 2011 n. 47.

 

Un limite di ordine pubblico è stato riconosciuto quando l’affidamento o un altro provvedimento di protezione simile è disposto da autorità estere nei confronti di cittadini italiani, al fine di soggiornare in Italia con il minore straniero. A questo proposito, si è espressa la Corte di Cassazione in due recenti sentenze del 23 settembre 2011 n. 19450->http://legale.savethechildren.it/Corte-di-Cassazione-I-sezione-civ,536] e [del 1 marzo 2010 n. 486. Quando gli affidatari sono cittadini italiani, si ritiene prevalente l’applicazione della normativa in materia di adozione internazionale (art. 41, 2° comma, della legge n. 218/1995) e il ricongiungimento non si può disporre.

La questione dell’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno di minori affidati a cittadini italiani con l’istituto della Kafalà è stata decisa dai Tribunali e altre corti in modo discordante.

Al fine di dirimere il contrasto fra i diversi orientamenti emersi, la questione è stata rimessa alla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Si veda, a questo proposito, l’ ordinanza del 24 gennaio 2012 n. 99 della Sesta sezione civile della Corte di Cassazione.