Chi e come deve chiedere il parere del Comitato per i Minori stranieri: i chiarimenti del Ministero dell’Interno alle questure nella circolare del 10 ottobre 2011. Di seguito ( e in allegato) il testo.

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
n. 400/A del 10 ottobre 2011

 

OGGETTO: Attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 32 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.

 

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – COMITATO PER I MINORI STRANIERI Via Fornovo, 8 00192 – ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ALL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE – ROMA

 

Di seguito alle modificazioni introdotte con la legge 2 agosto 2011, n. 129 , nell’ambito dell’ articolo 32 del novellato D. Lgs. 286/98, letto in combinato disposto con il precedente articolo 31, possono essere individuate sei diverse categorie di minori:

 

  1. i minori stranieri conviventi con i genitori (art. 31, commi 1 e 2);

  2. i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 4 della legge 184/83 (art. 31, commi 1 e 2);

  3. i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 2 della legge 184/83 (art. 32, commi 1 e 1-bis);

  4. i minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (art. 32, comma 1-bis);

  5. i minori stranieri che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni ( art. 32, comma 1 ter );

  6. i minori stranieri per i quali, in base al combinato disposto degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75 , il Tribunale dei minorenni può ordinare il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d’età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.

 

Con specifico riguardo ai minori non accompagnati e alle categorie di stranieri individuate nei punti 3, 4 e 5, si rende necessario definire i termini di attuazione del dispositivo in argomento affinchè possano essere fornite puntuali indicazioni agli uffici territoriali, necessarie per la conversione, al 18° anno d’età, dell’originario permeso di soggiorno.


Si rende necessario, pertanto, chiarire se il parere introdotto dalle modifiche suddette debba essere espresso qualora ricorrano le ipotesi indicate ai punti 3 e 4, ovvero sia necessario anche per quelle riconducibili al punto 5: la formulazione della norma, infatti, sembrerebbe escludere tale ultima categoria.
Con riguardo in ultimo agli stranieri non accompagnati indicati nel punto 6, occorre richiamare le considerazioni formulate nel corso della periodica riunione del Comitato, del 6 settembre u.s., ove si è chiarito che tale parere non sia necessario.
Conseguentemente alla puntuale univoca interpretazione del comma 1-bis, dell’art. 32, si ravvede la necessità di introdurre opportune modalità di attuazione dello stesso dispositivo, mediante la definizione di uno specifico canale di comunicazione dei vari organismi istituzionali e non (Prefetture, Comuni, Questure, Comitato per i minori stranieri ed Associazioni/Enti coinvolti), interagenti nella procedura di conversione del permesso di soggiorno.
Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall’interessato già al momento del deposito dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del soggetto che ha in carico il minore.
Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri.
Sarebbe auspicabile considerare la possibilità che la Questura competente verifichi il rilascio del prescritto parere, accedendo direttamente alla banca dati di codesto Comitato ovvero, in alternativa prevedendo l’inoltro alla medesima Questura, per posta elettronica, della copia del parere espresso.

Roma, 10 ottobre 2011
Il Direttore Centrale: Ronconi – Prefetto

 

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Grazie a Sergio Briguglio per la segnalazione