I minori stranieri non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela, una volta divenuti maggiorenni possono ottenere un nuovo permesso di soggiorno.

Ciò è previsto dall’articolo 32 del Testo Unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98) che prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno di cui è titolare il minore in un permesso per:

  • studio
  • accesso al lavoro (attesa occupazione)
  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo

Per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno è quindi necessario essere iscritti a un corso di studio o al Centro per l’impiego per la ricerca di un lavoro, oppure avere un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o svolgere un’attività lavorativa a carattere autonomo.

Al compimento della maggiore età, i permessi di soggiorno vengono convertiti per un periodo massimo di un anno, alla scadenza del quale, sono rinnovabili.

I permessi di soggiorno per minore età sono convertiti solo dopo l’accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge da parte della Questura competente.  Nei casi di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, il recente D.L. 133/2023 ha previsto un’ulteriore verifica dei requisiti del contratto di lavoro, delegata ad un Consulente del Lavoro o ad un Avvocato o ad un Commercialista.

Il minore che, al compimento dei 18 anni, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, può chiedere, anche tramite il suo tutore o il servizio sociale di riferimento, al Tribunale per i minorenni di disporre l’affidamento ai servizi sociali per proseguire nel percorso di integrazione. L’affidamento ai servizi sociali ha la durata fissata dall’autorità giudiziaria, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età. Se il Tribunale dispone l’affidamento, il neo-maggiorenne potrà richiedere la conversione  del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per integrazione.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.P.R. 394/1999, se il minore ha fatto domanda di asilo prima del raggiungimento dei 18 anni, in caso di diniego della domanda di protezione internazionale, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso per studio, richiesta lavoro, lavoro autonomo e subordinato, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. L’art. 14, comma 1bis, D.P.R. 394/1999 disciplina i termini per la presentazione della richiesta.

Come chiedere la conversione del permesso di soggiorno

La conversione e il conseguente rilascio del nuovo permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura competente in base al domicilio del minore.

La richiesta deve essere presentata 60 giorni prima del compimento dei 18 anni (in tal caso la domanda è presentata dal tutore) o comunque entro i 60 giorni successivi dal diretto interessato.

N.B.: La richiesta deve essere presentata tramite kit postale, ma informati presso la Questura della tua città per sapere se alternativamente puoi effettuare la procedura direttamente presso l’Ufficio Immigrazione.

I documenti necessari per chiedere la conversione del permesso di soggiorno sono:

  • fotocopia passaporto;
  • fotocopia del permesso di soggiorno;
  • fotocopia codice fiscale;
  • fotocopia del PARERE della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (vedi focus parere);
  • fotocopia del certificato di iscrizione scolastica o fotocopia del contratto di lavoro (con busta paga se già disponibile) o fotocopia del certificato di iscrizione al Centro per l’impiego o documentazione attestante lo svolgimento attività lavorativa autonoma (es. certificato apertura partita Iva);
  • disponibilità di un alloggio (eventualmente una dichiarazione di ospitalità) + la fotocopia della carta d’identità del proprietario dell’alloggio;
  • 4 foto;
  • marca da bollo;
  • pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno

Focus Parere

Al compimento della maggiore età, ai fini della conversione del permesso di soggiorno è necessario il parere favorevole della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

Ricorda che non hanno bisogno del parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro:

  • il minore che è in Italia da almeno tre anni e ha seguito un progetto di integrazione sociale da almeno due anni;
  • il minore che è affidato a un parente entro il 4° grado anche con un permesso di soggiorno per minore età;
  • il minore per il quale il tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo.
  • il minore che al compimento del 18esimo anno di età sia in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Il D.L.20/2023 ha nuovamente modificato l’art.32, comma 1 bis, D.Lgs. 286/1998 abrogando, con riferimento al rilascio del parere, il cd. silenzio assenso, in base al quale, decorsi trenta giorni dalla richiesta di conversione, il parere si intendeva automaticamente rilasciato, anche in assenza di risposta da parte della Direzione Generale.

Come presentare domanda di parere

La richiesta di parere alla Direzione Generale Immigrazione deve essere inviata dai Servizi sociali che hanno in carico il minore oppure dal diretto interessato al compimento dei 18 anni (che deve sempre informare il Servizio sociale territorialmente competente).

La richiesta di parere può essere inviata da 3 mesi prima del compimento dei 18 anni fino a 2 mesi dopo e va inviata alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.

È importante allegare alla richiesta di parere anche i seguenti documenti:

  • copia del passaporto o dell’attestato di identità rilasciato dall’Ambasciata/Consolato del proprio Paese di origine in Italia;
  • copia del permesso di soggiorno;
  • copia del decreto di tutela o di richiesta di apertura della tutela o decreto di affidamento;
  • documentazione a supporto del percorso di integrazione del minore.

Linee guida sul parere:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-guida-parere-art-32-co-1-bis-doc.pdf

Scheda tematica redatta con il contributo degli studenti e delle studentesse delle cliniche legali Famiglie, Minori e Diritto/Human Rights and Migration Law/Libertà personale e tutela dei diritti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino dell’anno accademico 2023.2024 nell’ambito del Progetto di eccellenza 2023-2027 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino