In particolare, tale sistema ha subito una significativa innovazione a partire dal D.lgs. n. 142/2015 e dalla Legge n. 47/2017.

Il sistema attualmente in vigore prevede due fasi di accoglienza.

La prima accoglienza prevede il collocamento in strutture di primo soccorso, assistenza e protezione, specificatamente destinate ai minori e gestite dal Ministero dell’Interno. In queste strutture, i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario per l’identificazione e l’eventuale accertamento dell’età. In questa sede, i minori vengono informati dei loro diritti (incluso quello di chiedere la protezione internazionale); è inoltre previsto lo svolgimento di un colloquio con lo psicologo, ove necessario con  la presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. Il D.L. 133/2023 ha prolungato la permanenza dei minori nei centri di prima accoglienza da 30 a 45 giorni.

La seconda accoglienza prevede l’inserimento dei minori nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione – SAI, gestito dai Comuni. Tale accoglienza offre al minore l’inserimento in un progetto che lo accompagni verso l’autonomia, attraverso servizi di sostegno medico, psicologico, legale, sociale, di mediazione culturale e di inserimento socio-lavorativo. Nella scelta del posto in cui collocare il minore si tiene conto delle esigenze e delle caratteristiche del minore, nonché delle tipologie di servizi offerti dalla struttura.

Nel SAI possono essere accolti tutti i minori, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato una domanda di protezione internazionale. Inoltre, il D.L. 130/2020 ha stabilito che anche i neomaggiorenni affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età e fino al compimento del ventunesimo anno di età ai sensi dell’art. 13, comma 2, L. 47/2017 – c.d. “prosieguo amministrativo” – possano essere accolti all’interno dei SAI.

Per quanto riguarda più in generale la tipologia di persone che possono essere accolte nel SAI, questa è stata ristretta dal recente intervento del D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023.

Attualmente possono essere accolti in SAI solo i titolari di protezione internazionale o speciale, i MSNA, e i richiedenti asilo vulnerabili. L’art. 17 del d.lgs. 142/2015 definisce quali vulnerabili: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le  donne in stato di gravidanza, i  genitori  singoli  con  figli  minori,  le vittime della tratta di esseri umani, le  persone  affette  da  gravi malattie o da disturbi mentali, le persone  per  le  quali  è  stato accertato che hanno subito torture, stupri o  altre  forme  gravi  di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Il recente D.L. 133/2023 ha apportato alcune modifiche al sistema di accoglienza, che incidono su diritti e tutele dei minori:

  • in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati e in mancanza di posto nei centri di prima accoglienza e nei SAI, i Prefetti possono attivare strutture di accoglienza temporanee dedicate ai minori (Centri di accoglienza per minori di carattere straordinario – CAS, di cui all’art. 19, co 3 bis, D. Lgs. 142/2015), con una capienza massima di 50 posti. L’accoglienza nei CAS minori non può essere disposta per i minori infraquattordicenni e deve essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento in un centro SAI.
  • Nei casi di estrema urgenza, il limite di capienza dei CAS minori può essere derogato, nella misura massima del 50%.
  • in mancanza di posto anche nei CAS per minori, è previsto che i minori di età superiore a 16 anni possano essere inseriti nei CAS per adulti per un periodo massimo di 90 giorni (prorogabile per altri 60 giorni);
  • in caso di indisponibilità di posti, l’accoglienza e assistenza del minore possono essere temporaneamente assicurate dal Comune dove si trova il minore (fatta salva la possibilità di trasferimento in altro Comune)

Sarà quindi molto importante che gli operatori dei Centri di prima accoglienza o dei CAS segnalino all’autorità competente la sussistenza di specifiche situazioni o di situazioni di vulnerabilità e l’eventuale superamento del termine di permanenza massima al fine di favorire il trasferimento dei minori all’interno dei SAI.

Scheda tematica redatta con il contributo degli studenti e delle studentesse delle cliniche legali Famiglie, Minori e Diritto/Human Rights and Migration Law/Libertà personale e tutela dei diritti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino dell’anno accademico 2023.2024 nell’ambito del Progetto di eccellenza 2023-2027 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino