La Convenzione di Ginevra

La necessità di considerare la violenza di genere tra le ragioni di persecuzione poste dal legislatore alla base del riconoscimento della protezione internazionale deriva dal fatto che il genere può influenzare o orientare il tipo di male inflitto. Donne e ragazze risultano infatti spesso sovraesposte, a causa del loro genere femminile, a violenze sessuali, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili. [1]

Proprio in virtù di ciò, la stessa Convenzione di Ginevra ha ricevuto critiche indirizzate alla sua connotazione maschile. Le ragioni della persecuzione, tassativamente elencate dall’art. 1 A (2), includono infatti razza, religione, nazionalità, opinioni politiche e appartenenza a un gruppo sociale determinato, senza alcuna menzione al sesso (che non è espressamente richiamato dalla Convenzione neanche all’art. 3).

Si è a tal proposito sviluppato il dibattito sulla Convenzione di Ginevra in una prospettiva di genere: a tal proposito, seppur non vincolanti, le linee guida dell’UNHCR del 2002[2] sono rilevanti non solo in quanto determinano standard di interpretazione uniformi, ma anche perché definiscono il genere come una categoria socialmente costruita [3] e menzionano le donne come specifico gruppo sociale ai sensi del sopracitato elenco delle ragioni di persecuzione previste dalla Convenzione. Le linee guida dell’UNHCR si inseriscono nella politica da esso messa in atto a partire dal 1990 con gli obiettivi di una protezione appropriata agli specifici bisogni; di soluzioni durature e di assistenza finalizzata anche alla partecipazione delle dirette interessate all’individuazione di tali soluzioni. Tra le conclusioni elaborate dal Comitato Esecutivo dell’UNHCR nell’ambito di tale politica, si noti in questa sede l’indicazione di procedure di asilo gender-sensitive (comprendenti, ad esempio, l’impiego di skilled female interviewers). [4]

In ogni caso, è importante sottolineare che ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, debbano coesistere tutti i requisiti sanciti dalla Convenzione di Ginevra e non solo il motivo di persecuzione[5] e che quest’ultimo per essere identificato sul genere debba comunque ricondursi all’appartenenza ad un particolare gruppo sociale senza prescindere quindi dalla situazione specifica del richiedente asilo e dal suo contesto sociale di origine.

La Convenzione di Istanbul

Per sancire il diritto alla protezione internazionale per violenza di genere è stata inoltre fondamentale l’adozione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (meglio nota come “Convenzione di Istanbul”), approvata ad Istanbul nel 2011. Gli Stati che vi hanno preso parte sono chiamati ad adottare ogni misura legislativa o di altro tipo necessaria per garantire che la violenza contro le donne, basata sul genere, possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e come una forma grave di pregiudizio che dia luogo ad una protezione sussidiaria[6].

Le previsioni del diritto europeo

L’attenzione alla violenza di genere in materia di riconoscimento della protezione internazionale caratterizza anche l’orientamento del legislatore europeo. Si ricordi a tal proposito la direttiva “qualifiche” 2011/95/UE, che tra gli atti persecutori ai sensi della Convenzione di Ginevra inserisce la violenza fisica, psicologica e sessuale e gli atti specificamente diretti contro un sesso (art. 9) e secondo la quale l’esame della domanda di protezione internazionale debba includere anche la valutazione della situazione individuale e delle circostanze personali del soggetto quali sesso e età (art. 4). Gli elementi di identificazione degli atti di persecuzione vanno esaminati in relazione alla designazione della dimensione di genere, tenendone conto come caratteristica di appartenenza a un gruppo sociale particolare, in quanto questo rappresenta un elemento di ulteriore complessità, come emerge al Considerando 32 della Direttiva “procedure” 2013/32/UE, che prevede che venga tenuto in considerazione in sede di esame della domanda di asilo.

La giurisprudenza

L’applicazione degli orientamenti normativi appena richiamati emerge a livello giurisprudenziale. Si ritiene a tal proposito significativa la sentenza n. 28152/2017 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso di una cittadina nigeriana costretta ad abbandonare il proprio paese di origine per essersi rifiutata, una volta vedova, di sposare il cognato così come impone la tradizione funebre locale. La Corte ha ritenuto che tali vicende rientrassero tra i fatti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 251/2007, dal momento che la ricorrente risultava vittima di una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di “atti specificatamente diretti contro un genere sessuale”.[7] Tale pronuncia si inserisce nell’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 12333/2017 della medesima Corte, in materia di violenza domestica.[8] Quest’ultima è stata a tal proposito ricondotta alla categoria dei trattamenti inumani e degradanti che il D.lgs. 251/2007 prevede tra i “danni gravi” idonei a costituire la base del riconoscimento della protezione sussidiaria (art. 14, lett. b).[9]

 

Riferimenti normativi in materia di protezione internazionale:

  • Convenzione sullo statuto dei rifugiati adottata a Ginevra nel 1951[10];
  • Direttiva 2011/95/UE (c.d. Dir. “qualifiche”)[11];
  • Direttiva 2013/32/UE (c.d. Direttiva “procedure”);
  • Direttiva 2013/33/UE (c.d. Dir. “accoglienza”);
  • 10, c. 3, Cost.[12];
  • lgs. 251/2007, decreto di attuazione della Dir. 2004/83/CE;
  • lgs. 25/2008, decreto di attuazione della Dir. 2005/85/CE;
  • lgs. 142/2015, decreto di attuazione delle Dir. 2013/33/UE e 2013/32/UE

 

[1] Documentazione per le commissioni, Riunioni Interparlamentari, Le donne rifugiate e richiedenti asilo nell’UE (FEMM), Bruxelles, 3 marzo 2016, https://www.senato.it/service/pdf/pdfserver/bgt/00966319.pdf

[2] Unhcr, Linee guida sulla protezione internazionale n.1. La persecuzione di genere nel contesto dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01

[3] E. Rigo, La protezione internazionale alla prova del genere: elementi di analisi e problematiche aperte, in Questione Giustizia, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-internazionale-alla-prova-del-genere-elementi-di-analisi-e-problematiche-aperte_538.php

[4] Documentazione per le commissioni, Riunioni Interparlamentari, Le donne rifugiate e richiedenti asilo nell’ue (FEMM)

[5] E’ rifugiato colui che soddisfa 4 elementi: 1. si trova al di fuori del proprio Paese d’origine; 2. non può o non vuole avvalersi della protezione del proprio Paese d’origine; 3. tale impossibilità o mancanza di volontà è imputabile ad un fondato timore di persecuzione; 4. la persecuzione è basata tassativamente su (a.) razza, (b.) religione, (c.) nazionalità, (d.) appartenenza ad un particolare gruppo sociale, (e.) opinione politica.

[6] Art. 60 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 2011
Come si legge al comma 1 “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.”

[7] Cass. Civ., Sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152, p. 6

[8] Si consideri la definizione di ‘violenza domestica’, fornita dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul: “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima

[9] Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12333, p.4

[10]Testo integrale consultabile sul sito di UNHCR https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf

[11] Direttiva 2011/95

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32011L0095

La direttiva fornisce una definizione di rifugiato come “cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12” (Art. 2, lett. d), e prevede che si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando (Art. 10, lett. d) “i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. […]si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere”, come peraltro già richiamato nel considerando (30).

Nel testo di recepimento della medesima Direttiva, D. lgs. 18/2014, all’art. 8 lett. d) si prevede che un “«particolare gruppo sociale»: è  quello  costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune,  che  non può essere mutata   oppure condividono una caratteristica o  una  fede che è  così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di  origine […] può essere individuato in base alla caratteristica comune     dell’orientamento  sessuale,  […]si tiene debito conto delle  considerazioni  di genere, compresa l’identità di genere

[12]Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”