La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, del 3.1.2019 (disponibile a questo link) , chiarisce alcune delle modifiche legislative apportate dal D.L. n. 113/2018 in merito all’accesso dei minori stranieri non accompagnati (msna), richiedenti protezione internazionale e non, al nuovo sistema SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) (ex SPRAR).
In particolare il testo del Ministero dell’Interno precisa quanto segue:
- I msna richiedenti asilo già collocati nel SIPROIMI, “al compimento della maggiore età rimangono all’interno del sistema fino alla definizione della loro domanda di protezione internazionale” e, nel caso di riconoscimento dello status, “per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari”
- Al pari di quanto già stabilito per l’ex sistema SPRAR, hanno diritto all’accoglienza SIPROIMI anche i msna che non hanno presentato domanda di protezione internazionale. Anche se non espressamente indicato dal D.L. e dalla Circolare, i msna non richiedenti asilo dovrebbero conservare il diritto, compiuti i 18 anni, alla permanenza nel centro per ulteriori 6 mesi (In merito ai tempi di permanenza del msna non richiedente asilo al compimento della maggiore età si veda per analogia il seguente link .
- I msna a cui, per effetto delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 47/ 2017, viene concessa la possibilità di proseguire il loro percorso di accoglienza e di integrazione fino al 21 esimo anno di età (c.d prosieguo amministrativo), rimangono all’interno del sistema SIPROIMI. Il silenzio della Circolare lascia intendere che ciò debba avvenire a prescindere dal tipo di permesso di cui il msna sia titolare. Inoltre, anche se non esplicitamente previsto dalla Circolare, tale previsione dovrebbe trovare applicazione anche per i msna che non sono stati accolti nei centri ex SPRAR/ SIPROIMI da minorenni per carenza di posti (Una differente interpretazione comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra minori stranieri non accompagnati che hanno avuto la possibilità di accedere al sistema e chi no). In tal caso qualora venisse concesso loro il prosieguo amministrativo, quest’ultimi dovrebbero avere la possibilità di ingresso nel centro SIPROMI dove poter restare fino ai 21 anni.La circolare del Ministero, in un’ottica di progressivo smantellamento dei centri temporanei istituiti dai Prefetti e delle strutture temporanee di prima accoglienza finanziate dal fondo FAMI, ha invitato inoltre le prefetture a monitorare la presenza dei msna al fine del loro graduale trasferimento nei centri SIPROIMI. La stessa previsione vale per “i Comuni che si trovino nella necessità di assicurare un’idonea collocazione ai MSNA presenti sul proprio territorio” che vengono invitati a segnalare i nominativi dei minori al Servizio Centrale del SIPROIMI.Tali trasferimenti dovranno avvenire previa comunicazione del trasferimento al tutore nominato e alla competente autorità giudiziaria minorile.
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