Modulo 2

Rappresentanza giudiziale ed extragiudiziale del minore

La rappresentanza giudiziale ed extragiudiziale del minore

Il ruolo/i dell’avvocato nella tutela dei diritti del minore e le sue funzioni

Introduzione

Questo modulo riguarda il delicato ed importante ruolo dell’avvocato che rappresenta un minore in giudizio.

Vengono riportati i rischi e le responsabilità che un legale affronta per rappresentare in maniera corretta un minore all’interno del procedimento unitamente ai principali riferimenti normativi – nazionali e internazionali – al riguardo.

Risultati formativi

Al termine di questo modulo sarete in grado di:

  • avere chiarezza circa quanto sancito a livello internazionale e nazionale circa il diritto del minore ad avere una rappresentanza in giudizio;
  • l’attuale prassi seguita dai Tribunali in merito;
  • quali sono gli aspetti cruciali di una rappresentanza esercitata nell’interesse del minore.

A livello internazionale, già la Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996, attuando la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia ha esortato espressamente gli Stati a valutare l’opportunità di attribuire ai minori il diritto di chiedere, anche essi stessi, la designazione di un rappresentante speciale “se del caso un avvocato”. L’art. 9 della Convenzione prevede, nell’ipotesi in cui i genitori siano privati della facoltà di rappresentare il figlio, che l’autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

Nell’ordinamento italiano, la legge 149 del 2001 ha previsto l’obbligo dell’assistenza legale per il minore e per i genitori nelle procedure di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale e in quelle di dichiarazione di adottabilità, introducendo così nel sistema processuale civile l’avvocato del minore.

Di conseguenza, per i procedimenti di adottabilità l’art. 8, ult. comma della L. 184/1983 prevede che “il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al comma 2 dell’art. 10”. Per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale l’art. 336 c.c., così come modificato dalla l. 149/2001, prevede che: “Per i procedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”.

Una effettiva rappresentanza del minore non può prescindere dalla necessità di fornire allo stesso l’accesso a informazioni rilevanti e attendibili, in modo che i minori possano partecipare significativamente al procedimento. Le informazioni concepite per far sì che i minori e i giovani clienti comprendano il funzionamento del sistema giudiziario e acquisiscano la sicurezza per far valere i loro diritti contribuiranno a rendere significativa la loro partecipazione ai procedimenti giudiziari.

A tal fine, il Le Linee Guida del Consiglio d’Europa per una Giustizia a Misura di Minore prevedono che ogni informazione sia fornita direttamente al minore; in una forma e in un linguaggio che il minore possa comprendere facilmente.

Linee Guida 2

Le informazioni e la consulenza dovrebbero essere fornite ai minori in una maniera adatta alla loro età e al loro grado di maturità, in un linguaggio che essi possano comprendere e che tenga conto della cultura e del genere.

Linee Guida 3

Di norma, le informazioni dovrebbero essere fornite sia al minore sia ai genitori o ai legali rappresentanti. La comunicazione delle informazioni ai genitori non dovrebbe costituire un’alternativa alla comunicazione delle informazioni al minore.

Linee Guida 4

Si dovrebbe mettere a disposizione e provvedere a un’ampia divulgazione di materiale a misura di minore, contenente informazioni legali pertinenti, nonché istituire specifici servizi d’informazione per i minori quali siti Internet specializzati e linee telefoniche di assistenza dedicate.

Vediamo ora, più nel concreto, attraverso la voce di esperti del settore (avvocati e un magistrato) qual è lo stato di applicazione della normativa richiamata e quali sono le prassi ad oggi seguite dai Tribunali.

I POSSIBILI RUOLI DELL’AVVOCATO

“ ….oggi le prassi sono diversificate e si muovo su questi tre filoni: l’avvocato curatore, l’avvocato tutore e più recentemente l’avvocato difensore d’ufficio del minore…la verità è che caso per caso questo può avere più o meno senso ed essere più o meno positivo….. Spesso la doppia figura, con giuste distinzioni, il tutore –non rappresentante processuale- e il curatore –essenzialmente rappresentante processuale produce una dialettica molto arricchente e positiva nell’interesse del minore e fa anche da bilanciamento come sistemi di controllo reciproci…” Marco Grazioli

…E LA TUTELA DEL MINORE

“Altro ruolo importante dell’avvocato è quello di evitare che si produca un danno derivante dal processo: il processo può essere un luogo dove si trovano soluzioni ma anche un luogo dove si possono produrre danni seri  perché si amplifica il conflitto che è fuori e quindi costruire un argine al conflitto ed evitare che questi temi invadano la vita del minore è fondamentale”. Claudio Cottatellucci

Principali fonti internazionali e nazionali sul tema

Fonti internazionali

  • Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia del 1989
  • Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996
  • Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010

Fonti nazionali

  • Legge 149/2001 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile)
  • 219 del 2012 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali)
  • Legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia)
  • DPR 448/1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni)
  • 336 c.c. (Procedimento)
  • 78 c.p.c. (Curatore speciale)
  • 38 disp. att. c.c.
  • Codice deontologico forense, art. 56

Suggerimenti per garantire che il minore comprenda le informazioni legali e i vostri consigli

  • Nell’accertarvi che il minore comprenda evitate di fare domande come “Capisci?”, dato che le risposte possono essere soltanto “sì” o “no” e i clienti spesso risponderanno “sì”, anche se non capiscono le informazioni. Usate domande che prevedano risposte più aperte e richiedono al cliente di spiegare se hanno capito (es. “perché dobbiamo andare in tribunale?”; “qual è la data dell’udienza?”)
  • Nella corrispondenza scritta e negli incontri faccia-a-faccia, usate un glossario legale a misura di minore per spiegare dei concetti o dei termini specifici che sono molto familiari ai legali ma non necessariamente ai minori. Anche dei termini apparentemente fondamentali come “assistente sociale”, “udienza”, “prova” e “testimone” possono richiedere qualche spiegazione, dunque non date nulla per scontato.
  • Regolarità: la comunicazione dev’essere costante, in modo che il minore è tenuto informato di ogni aggiornamento (compresa la mancanza di progressi) sul suo caso, e in modo di assicurarvi che stiate continuando a costruire un rapporto di fiducia con lui o lei;
  • Comunicazione diretta: se il minore è vostro cliente, tutta la comunicazione che riguarda il suo caso dovrebbe essere rivolta direttamente a lui/lei, anche se il minore non è direttamente coinvolto nella preparazione della causa (per la sua complessità, per altri impegni o per una totale mancanza di interesse). Agli adulti di sostegno potete fornire informazioni aggiuntive o le stesse fornite al minore.

Esercizio:

Prendete una lettera che voi o uno dei vostri colleghi avete mandato di recente a un cliente minore o analizzate uno dei primi incontri che avete avuto con un cliente minore.

Usando l’elenco di fattori inclusi nelle Linee Guida 1, 2 e 3 delle Linee Guida per una Giustizia a Misura di Minore (riassunte nella tabella sotto), verificate il grado in cui la vostra prima lettera di assistenza soddisfa i seguenti criteri:

No Dettagli
Avete indirizzato la lettera direttamente al minore?
Avete presentato le informazioni in un linguaggio o in una forma che il minore può comprendere?
La lettera informa il minore dei suoi diritti fondamentali in relazione al procedimento in cui è coninvolto/a?
La lettera contiene informazioni sulla probabile durata del procedimento?
Contiene informazioni sulla possibilità di appello o su meccanismi di reclamo riguardo ogni aspetto del procedimento?
Contiene informazioni sul sistema e la procedura e sul ruolo che il minore può svolgere nelle diverse fasi?
Contiene dettagli sulle misure di sostegno – emotivo, finanziario, linguistico, sanitario, formativo o di altro tipo – che il minore può ricevere durante il procedimento e su come accedere a tali misure di sostegno?
Contiene rassicurazioni sulla protezione della sicurezza e del benessere del minore durante il procedimento?
Avete fornito informazioni che permettano al minore di contattarvi facilmente senza incorrere in alcun costo?

Con il supporto del Rights, Equality and Citizenship
(REC) Programme of the European Union

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