Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al familiare del minore previsto dall’art. 31 del testo Unico sul’immigrazione, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non è necessaria la presenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute.
Le esigenze tutelate dalla legge possono ricomprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e concretamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, derivi o possa derivare al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Vedi anche:
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 25 ottobre 201