La Corte d’Appello di Brescia ha affermato che la legge viola il divieto di discriminazione dei lavoratori stranieri stabilmente residenti previsto dalla normativa comunitaria per garantire l’integrazione sociale e la parità di trattamento fra i tutti i lavoratori in ogni stato membro dell’UE.

Nel caso di cui si tratta nella sentenza, l’INPS ha negato l’assegno al nucleo familiare (ANF) a un lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo perché il figlio che abita all’estero.  La legge sull’ANF prevede infatti il limite della residenza in Italia per i familiari dei lavoratori stranieri.

Cos’è l’assegno al nucleo familiare? Leggi l’approfondimento

Trattamento diverso fra lavoratori italiani e stranieri

La
legge italiana viola il principio di parità di trattamento previsto
dalla direttiva perché prevede limitazioni per ottenere l’ANF quando
i lavoratori sono stranieri.

Secondo
la legge del
13.5.1988 n. 153 (articolo 2), il titolare del permesso di soggiorno
CE per
soggiornanti di lungo periodo può: ”…
c) usufruire delle prestazioni
di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad
erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale,
di
quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del
pubblico …, salvo che
sia diversamente disposto e sempre che
sia
dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio
nazionale.”

“6.bis:
Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed
i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la
residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di
cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di
reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia.”

Il principio di parità nella normativa dell’Unione Europea

L’articolo 11
della direttiva 2003/109, prevede che “il
soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei
cittadini nazionali per quanto riguarda … d) le prestazioni
sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi
della legislazione nazionale; …”

Poiché
questa norma è formulata in modo preciso e incondizionato, deve
essere applicata in modo diretto in Italia, secondo quanto afferma la
Corte d’Appello di Brescia. La direttiva ha efficacia diretta ed è
quindi “autoesecutiva”, nel senso che deve essere applicata in
ogni stato membro dell’UE senza che sia recepita da una legeg
nazionale. La norma europea prevale sulla legge nazionale, quindi la
sudetta restrizione prevista dalla legge del 13.5.1988 n. 153
(articolo 2) non può essere applicata.

L’assegno al nucleo familiare è essenziale

È
importante inoltre considerare che l’ANF è una delle prestazioni
assistenziali essenziali per le quali gli stati membri non possono
stabilire eccezioni al principio di parità di trattamento
,
secondo la direttina 2003/19, come affermato anche dalla Corte di
Cassazione lavoro n. 6351 del 30 marzo 2015.

La
Corte di Giustizia dell’UE ha confermato che gli stati membri possono
fare eccezioni al principio di parità e al divieto di
discriminazione solo in ipotesi eccezionali:

Dal
momento che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi
stabilitisi
a titolo duraturo negli Stati membri e il diritto di tali
cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori
elencati all’art.11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109,
costituiscono la regola generale, la deroga prevista al paragrafo 4
di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente (sentenza
del 24-4-2012, causa C- 571/10, Kamberaj).

Conformemente
all’art.34 della Carta dei diritti fondamentali, l’Unione
riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e
all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa
a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, sicché
qualora un sussidio risponda alla finalità enunciata dal citato
articolo 34 della Carta di Nizza, “non può essere considerato,
nell’ambito del diritto dell’Unione, come non compreso tra le
prestazioni essenziali ai sensidell’art.11, parag.4, della
direttiva 2003/109” (punto 92 della cit.sent.)

In conclusione:

Per
conseguenza, sono
dovuti gli assegni al nucleo familiare finora negati ai lavoratori
stranieri
.

La
Corte d’Appello di Brescia ha quindi ordinato all’INPS di restituire
alla famiglia del lavoratore gli assegni negati in passato, oltre a
versare i contributi dovuti in futuro.

Leggi il testo della sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 20.04.2016 n. 90: