I minori stranieri in Italia – con o senza genitori – hanno diritto alle cure sanitarie con parità con i cittadini italiani.
I minori stranieri non accompagnati (cioè presenti in Italia senza i genitori o una famiglia a cui sono affidati) devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale anche prima di ottenere un permesso di soggiorno.
Le cure sanitarie sono fornite dall’Azienda Sanitaria Locale competente per la zona in cui è residente o abita il minore.
1. Prima del permesso di soggiorno
La legge prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati.
Non sono necessari la residenza o il permesso di soggiorno, per iscrivere al S.S.N. un minore straniero non accompagnato.
La legge prevede in modo esplicito l’iscrizione al S.S.N. per “i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno”.
Questo è previsto dall’articolo 34 comma 1 del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998), come modificato dalla Legge del 7 aprile 2017, n. 47 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, entrata in vigore il 6 maggio 2017.
La legge 47/2017 ribadisce all’articolo 14 l’obbligo del responsabile della struttura di accoglienza di richiedere la tessera sanitaria. Per fare la domanda, è necessario presentare la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno.
È quindi urgente presentare la richiesta di un permesso di soggiorno per ogni minore accolto.
La legge prevede che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato a ogni minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorita’ competenti, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso il responsabile della struttura di accoglienza, anche prima della nomina del tutore. Il permesso rilasciato è valido fino alla maggiore età (articolo 10 della legge 47/2017).
Ricordiamo che, per ottenere il permesso di soggiorno (e certamente anche solo la ricevuta della domanda), basta portare in Questura le fotografie e la marca da bollo.
Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche se non è disponibile il passaporto o altro documento d’identità o nazionalità.
Maggiori informazioni a questa pagina:
Quale permesso di soggiorno per i minori stranieri soli?
Circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2017 n. 10337
2. Pagamento del Ticket
Le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitario.
Il pagamento della quota fissa normalmente dovuta per l’accesso alle cure sanitarie (Ticket sanitario) è infatti escluso per le persone con reddito inferiore a 8.263,31 euro e per le persone che ricevono assegni sociali (articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993).
3. Prestazioni sanitarie garantite
Indipendentemente dalla registrazione della presenza dei minori stranieri presso la Questura o il Comune – quindi sempre – è previsto l’accesso ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 286/1998, Testo Unico sull’immigrazione). Ogni regione e ASL prevede e rende disponibili le seguenti prestazioni:
1) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
2) gli interventi di profilassi internazionale;
3) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti se privi di risorse economiche sufficienti.
Le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali sono a carico del Ministero dell’interno, mentre le rimanenti prestazioni sono coperte dal Fondo sanitario nazionale. L’azienda sanitaria che ha erogato le prestazioni ne chiede il rimborso alla U.S.L. competente per il luogo in cui sono state erogate.
E’ inoltre garantito l’accesso alle alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio (articolo 35 comma 4 e seguenti; articolo 42 commi 4 e seguenti del d. P. R. 394/1999, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione).
L’iscrizione al S.S.N. è ammessa fin dal momento in cui è presentata la richiesta del permesso di soggiorno, esibendo il relativo cedolino.
4. Codice S T P
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri che non hanno chiesto il rilascio del permesso di soggiorno vengono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente, art. 42 del Regolamento).
5. Cure dentarie
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alcuni interventi preventivi e cure dentarie per i minorenni fino a 14 anni e per le persone in stato di bisogno economico o affette da alcune malattie.
Ogni regione stabilisce in modo autonomo in quali casi si può ottenere le cure dentarie a carico del S.S.N.. Per conseguenza, alcune regioni garantiscono maggiori possibilità di ottenere interventi e cure dentarie.
Ad esempio, le cure dentarie garantite a titolo gratuito dalla Regione Lombardia sono definite dalla delibera della Giunta Regionale 3111/2006 e riservate alle seguenti categorie:
Riferimenti:
Legge “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” approvatain via definitiva dal Senato il 30 marzo 2017 e in corso di pubblicazione. Leggi qui maggiori informazioni.
Articoli 34 e seguenti del Testo Unico sull’immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998.
Articolo 42 commi 4 e seguenti del d. P. R. 394/1999, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione.
Articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993.
Circolare del Ministero della Salute del 12.06.2017 n. 17892 (Clicca qui sotto per scaricare la circolare)
Accordi regionali:
La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato nel 2012 l’Accordo sul Documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”
Tale Accordo prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno (riferimenti a questa pagina).
Al 2016 hanno recepito con atto formale l’Accondo Stato – Regioni e P.A. sulle indicazioni per una corretta applicazione delle normative sanitarie per immigrati le regioni indicate nell’elenco pubblicato dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni a questa pagina:
http://www.simmweb.it/dossier/843-dossier-accordo-stato-regioni-e-province-autonome-2012-13
Il principio dell’obbligatorietà dell’iscrizione al SSN e della parità di trattamento con i cittadini italiani è ribadito anche dalla nuova legge intitolata “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” approvata in via definitiva dal Senato il 30 marzo 2017 e in corso di pubblicazione. Leggi qui maggiori informazioni.