Il diritto del minore ad essere ascoltato è ampiamente e chiaramente affermato in numerose convenzioni di diritto internazionale.
Il primo testo internazionale in cui si
trova affermato il “diritto d’ascolto” sono le Regole minime
per l’amministrazione della Giustizia Minorile (cd. Regole di
Pechino), approvate a New York il 29 novembre 1985.
Di poco successiva è la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the
Rights of the Child – CRC) approvata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989, che all’articolo 12 comma 2 parla
del diritto all’ascolto delle opinioni del minore affermando che i
bambini, le bambine, ragazzi e le ragazze devono avere la possibilità
di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa
che li riguarda, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato. La Convenzione è stata ratificata dall’Italia
con legge n. 176 del 27 maggio 1991.
La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996
(ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77), prevede un vero e
proprio “ascolto informato”, assumendo che al minore (“purché
considerato dalla legge nazionale come avente un sufficiente
discernimento”) debbono essere riconosciuti una serie di diritti di
informazione e di rappresentanza.
Cos’è il diritto all’ascolto informato?
E’ il diritto di:
a) ricevere tutte le informazioni,
essere consultato ed esprimere la propria opinione nel corso della
procedura, nonché il diritto di essere informato sulle possibili
conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle sue
decisioni (art. 3);
b) chiedere la designazione di un
rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano,
ogniqualvolta sussista un conflitto d’interessi con i suoi genitori
(art. 4);
c) chiedere di essere assistito da una
persona idonea di sua scelta, al fine di essere aiutato ad esprimere
la propria opinione (art. 5);
d) chiedere, personalmente o per mezzo
di altre persone od organismi, la nomina di diverso rappresentante e,
nei casi appropriati, di un avvocato (art. 5);
e) nominare il proprio rappresentante
(art. 5).
Il c.d. “ascolto informato” del
minore capace di discernimento diviene, quindi, non solo un principio
guida, ma il vero presupposto giuridico affinché i provvedimenti
giudiziari che coinvolgono i minori non siano affetti da vizi
procedurali.
La libertà di opinione del fanciullo è
anche oggetto di tutela per opera della Carta di Nizza, del 7
dicembre 2000, il cui art. 24, par. 1, prevede che “I bambini hanno
diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.
Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità”.
I principi sopra indicati sono stati
consacrati anche nel diritto dell’Unione Europea. In particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, entrato in vigore
il 1.12.2009, all’art. 24 prevede che
“in tutti gli atti
relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere
considerato preminente”.
Con la legge n. 112 del 12 luglio 2011
è stata, altresì, istituita l’Autorità Garante per l’infanzia
e l’adolescenza, indicata quale figura specificatamente deputata ad
operare per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e
degli interessi di bambini e adolescenti. Significativamente il primo
articolo della legge n. 112/2011 indica, come sua principale
finalità, l’attuazione della Convenzione Onu del 1989 e di altre
convenzioni internazionali di protezione dell’infanzia.
I compiti attribuiti all’Autorità
garante si articolano soprattutto in funzioni promozionali culturali
e formative e quindi di sensibilizzazione e diffusione della
conoscenza dei diritti di bambini e adolescenti, ma anche in quelle
dirette a rendere effettivo l’esercizio dei diritti riconosciuti a
tutti i livelli ai minorenni, andando ad incidere sui temi della
giustizia minorile e familiare mediante lo svolgimento di un’attività
di sensibilizzazione e di sviluppo della cultura della mediazione
(penale e familiare) e di ogni altro istituto atto a prevenire o
risolvere, con accordi, conflitti che coinvolgono persone di età
minore, stimolando la formazione degli operatori del settore.
Con la legge 219/2012, in tema di
filiazione, il legislatore, dopo aver ribadito la centralità
dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano (legge
54/2006), ha introdotto una disposizione che prevede il diritto del
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età
inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte
le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il diritto di ascolto davanti al
giudice
In ambito giudiziario, l’audizione
del minore avviene principalmente in tre modi:
1. l’ascolto del minore, che è lo
strumento attraverso cui il medesimo partecipa alle decisioni che lo
riguardano. L’ascolto si differenzia dalla testimonianza, in quanto
non è rivolto all’accertamento dei fatti, ma alla persona del
minore. Esso costituisce una manifestazione di opinioni e di
emozioni.
2. la segnalazione, che è l’atto con
cui il minore ricorre al giudice segnalando una propria situazione
meritevole di tutela. Essa ha un ambito limitato, in quanto il
bambino non può direttamente promuovere un procedimento in
tribunale, ma solo per il tramite dei genitori, dei parenti o del
pubblico ministero. Il legislatore prevede solo in via residuale la
possibilità per il minore di rivolgersi direttamente all’autorità
giudiziaria, mentre nella generalità dei casi il minore può
esercitare il proprio diritto mediante la nomina del curatore
speciale con funzioni processuali;
3. la testimonianza, ovvero il resoconto
di un bambino relativo ad un fatto da lui osservato, per contribuire
alla ricostruzione storica degli accadimenti. Invero, il bambino può
sempre essere interrogato sui fatti cui ha assistito
indipendentemente dalla sua età, nel processo penale e civile.
Contenuti realizzati grazie al contributo reso a titolo gratuito da Pierpaolo di Lorenzo, Raffaella M. Lombardi e Mauro Moroni del team legale del Gruppo Telecom Italia, nell’ambito di un’iniziativa pro bono per Save the Children.
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Il diritto all’ascolto nel processo civile