La maggiore età dei ragazzi e delle ragazze stranieri deve essere stabilita in base alla legge dello stato di cui hanno la cittadinanza, e non secondo la legge italiana. Lo prevede la legge n. 218/1995 all’articolo 42.

 

Per conseguenza, le autorità italiane devono considerare minorenni i ragazzi che sono tali in base alla legge dello stato di origine e adottare i provvedimenti di protezione previsti dalla legge italiana per i minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età così stabilita. Sulla base di questa argomentazione, sono stati annullati dal Tribunale di Roma dei decreti di espulsione emessi nei confronti di ragazzi stranieri diciottenni, perché la normativa dello stato di origine (Egitto), li considera tali solo al compimento dei 21 anni. Si vedano, ad esempio, le seguenti pronuncie:

Giudice di Pace di Roma, decreto del 05.12.2012 in proc. n. 42634/2012

Tribunale di Roma, decreto del 20 settembre 2011 in proc. n. 17850/2011

Per questo motivo, la tutela e l’affidamento dei minori stranieri in Italia hanno una durata commisurata alla minore età, stabilita in base alla legge nazionale di ogni ragazzo o ragazza, e non in base alla legge italiana.

 

La legge citata prevede prevede che si deve applicare in ogni caso la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (articolo 12).

Normativa applicabile:

 

Articolo 42 della legge 218/1995:

Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori.

1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, articolo 12:

Ai fini della presente Convenzione, per « minore » s’intende qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza.

 

Scheda aggiornata al marzo 2016