L’ascolto del minore imputato
Il diritto di ascolto deve essere
necessariamente coordinato con il suo diritto alla difesa.
Il sistema penale minorile è
disciplinato dal D.P.R. del 22 settembre 1988 n. 448 che costituisce
la prima ampia riforma del diritto minorile. Il criterio ispiratore
del procedimento penale minorile è il principio del 2° comma
dell’art. 31 Cost. secondo il quale la Repubblica
“Protegge…l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti
necessari a tale scopo”.
Tale normativa trova, inoltre, le sue
radici nei seguenti documenti internazionali:
Le Regole minime delle Nazioni Unite
per l’Amministrazione della Giustizia Minorile o Regole di Pechino
approvata nel novembre 1985;
Raccomandazione n. 20 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa circa le reazioni sociali della
delinquenza minorile approvata nel settembre 1987;
Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia del 20 novembre 1989;
nei quali vengono enunciati i principi
fondamentali di fatto poi costituenti la linea ideologica di
riferimento del D.P.R. 448/88:
1. il diritto del minore alle garanzie
processuali;
2. la riduzione al minimo dei rischi
derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario;
3. la specializzazione degli operatori
della giustizia minorile.
Il DPR n. 448/88 all’art. 1,
applicando il principio di sussidiarietà, rinvia, per quanto non
espressamente previsto dal predetto decreto presidenziale, alle
disposizioni del codice di procedura penale, con le correzioni rese
opportune dalla personalità e dalle esigenze educative del
minorenne.
Articolo 9 del decreto 448/88 – il principio-cardine della normativa
Accertamenti sulla
personalità del minorenne:
1. Il pubblico ministero e il giudice
acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali,
familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne
l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza
sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e
adottare gli eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico
ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da
persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il
parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
L’accertamento della personalità
richiesto serve sia all’accertamento della sussistenza
della capacità di intendere e volere in capo all’imputato
minorenne, sia ad individuare la
risposta più adeguata alle difficoltà personali e sociali che il
minore ha evidenziato attraverso la commissione di un fatto
penalmente rivelante.
Il Giudice e il Pubblico Ministero
dovranno, quindi, acquisire gli elementi necessari a comprendere i
bisogni e le risorse del ragazzo, oltre alle sue condizioni sociali e
ambientali, al fine di individuare la risposta più adeguata al
recupero e alle esigenze educative, senza interrompere il processo di
maturazione già in atto.
Da ciò derivano una serie di divieti
imposti affinché l’imputato minorenne non venga etichettato a vita
per mancanze commesse da piccolo: per esempio, il divieto di
pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie ed
immagini che rendano identificabile il minore imputato sino
all’inizio del dibattimento qualora questo sia in udienza pubblica
(art. 13) ovvero, ancora, il divieto di rilascio, oltre che al
soggetto cui si riferiscono e alla autorità giudiziaria, delle
certificazioni delle iscrizioni nel casellario giudiziale (art. 14).
Anche la non pubblicità del dibattimento, stabilita dall’art. 33
c.p.p. min., serve a mantenere una percezione sociale positiva del
minore, la stessa deroga a questo principio, prevista dal secondo
comma, è concessa dal collegio giudicante solo nell’esclusivo
interesse del minore. Anche l’obbligo previsto per la polizia
giudiziaria, dall’art. 20 disp. att. min., di adottare le opportune
cautele nell’esecuzione delle misure restrittive della libertà
personale, è funzionale a tutelare il minore dalla curiosità del
pubblico, e quindi a ridurre i rischi di una stigmatizzazione.
Garanzie per i minori nell’arresto e nel processo
Per quanto riguarda gli aspetti
procedurali, anche se nel procedimento innanzi al Tribunale per i
Minorenni valgono le regole sancite dal codice di procedura penale
vigente per gli adulti, sono, comunque, previste una serie di tutele
rispetto all’imputato adulto.
Ogni restrizione della libertà
personale costituisce per il minore un fatto traumatico. Perciò la
legge rpevede una serie di cautele nell’esecuzione dell’arresto,
del fermo, dell’accompagnamento e del trasferimento fra istituti.
Tali operazioni dovranno avvenire con le opportune cautele per
proteggere i minori dalla curiosità del pubblico e ridurre i disagi
e le sofferenze morali e materiali.
Il procedimento per l’applicazione
delle misure cautelari (art. 19) prevede, inoltre, che, durante le
indagini preliminari, su richiesta del p.m. per i minorenni, sia il
Giudice per le indagini preliminari a provvedere, senza procedura in
camera di consiglio, considerati sia gli accertamenti sulla
personalità del minore, e che il giudice, prima di impartire le
prescrizioni correlate alla misura cautelare, deve sentire
l’esercente la potestà genitoriale.
Al minore viene, inoltre, garantita
(art. 11) assistenza sia sotto il profilo processuale attraverso la
predisposizione di un elenco (tenuto dai Consigli dell’Ordine degli
Avvocati rientranti nel distretto del Tribunale per i Minorenni e
aggiornato trimestralmente) di difensori di ufficio specializzati in
diritto minorile, sia dal punto di vista psicologico ed affettivo
attraverso la presenza dei genitori o di altra persona idonea in ogni
stato e grado del procedimento (art. 12). È comunque sempre
assicurata la presenza dei servizi minorili, le cui funzioni
principali consistono nella assistenza al minorenne, nello
svolgimento dell’inchiesta sulla sua personalità, nel sostegno,
trattamento e controllo di alcuni casi particolari (art. 13).
Anche le fasi dell’udienza preliminare
(art. 31) sono improntate alla miglior tutela del minore in quanto è
previsto che il giudice, sentite le parti, può disporre
l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante
l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e
circostanze inerenti alla sua personalità e che dell’udienza è dato
avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto
attività per il minorenne e all’esercente la potestà dei genitori,
avverso il quale, se non compare senza un legittimo impedimento, il
giudice può emettere condanna al pagamento di un’ammenda.
Garanzie per i minori nelle decisioni del tribunale
Il DPR n. 448/88 si distingue, inoltre,
dal codice di procedura penale per la tipologia degli sbocchi
processuali a cui l’iter giudiziale del minore può condurre.
L’inserimento degli istituti
dell’irrilevanza del fatto, della messa alla prova, con contestuale
dichiarazione di estinzione del reato in caso di esito positivo, e
del perdono giudiziale, forniscono al minore deviante la opportunità
di comprendere la gravità del reato commesso e le conseguenze ad
esso connesse.
Altra particolarità del rito minorile,
che risponde sempre all’esigenza di una maggior tutela
dell’imputato, è quella che riguarda la composizione dell’organo
giudicante (sempre in veste collegiale anche per l’udienza
preliminare e per i fatti di competenza del Tribunale in composizione
monocratica).
Il Collegio del dibattimento, infatti,
deve essere formato da 4 soggetti, il Presidente, magistrato di Corte
di Appello, il giudice a latere (magistrato di Tribunale) e due
esperti (un uomo e una donna), giudici onorari benemeriti
dell’assistenza e scelti tra i cultori di biologia, psichiatria,
antropologia criminale, pedagogia e psicologia.
Il Giudice dell’udienza preliminare è
un organo composto da tre membri: il giudice togato e due giudici
onorari, sempre un uomo e una donna.
In Appello, invece, la Sezione per i
Minorenni del giudice di seconde cure, esamina i casi che vengono
portati alla sua attenzione sempre con la presenza di tre giudici
professionali e due onorari.
Non si può dimenticare poi che la
competenza del giudice minorile è esclusiva e funzionale e che,
pertanto, questo organo giudiziario è l’unico chiamato a valutare
del fatto criminoso commesso dal minore anche quando la condotta in
questione, in base alle regole generali sulla competenza previste dal
codice di procedura penale e dalla legislazione speciale, dovrebbe
essere giudicata da organo diverso dal Tribunale (es. reati di
competenza della Corte di Assise, del giudice di pace).
Contenuti realizzati grazie al contributo reso a titolo gratuito da Pierpaolo di Lorenzo, Raffaella M. Lombardi e Mauro Moroni del team legale del Gruppo Telecom Italia, nell’ambito di un’iniziativa pro bono per Save the Children.
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