In generale, la competenza a coprire le spese dell’accoglienza è del Comune in cui le persone risiedono.
E’ applicabile il principio previsto dalla legge-quadro sul Servizio Sociale, n. 328/2000, articolo 6 comma 4:
“4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.”
Quando i minorenni non sono registrati come residenti, la competenza si valuta con riferimento al luogo in cui essi hanno i principali interessi.
Questo anche in base a principi di diritto internazionale minorile, secondo i quali la residenza è da intendersi in senso sostanziale, e non in base alle diverse registrazioni eventualmente previste negli stati (ad esempio, per la Convenzione internazionale sulla competenza delle autorià e legge applicabile in materia di protezione dei minor, L’Aja, 5 ottobre 1961).
La Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2013 stabilisce che l’obbligo di collocare in luogo sicuro, ovvero in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata, comporta la presa in carico del minore da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente.
Per la copertura degli oneri per il collocamento dei minori non può farsi riferimento al Ministero dell’Interno, bensì al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Questo ammonta a 60 milioni di Euro annuali (assegnazione per l’anno finanziario 2014, D.M.T. del 4.8.2014 n. 58494).
Un sistema coordinato di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati
La questione potrebbe essere superata con un accordo a livello nazionale, fra Comuni e amministrazione nazionale, come proposto da tempo da Save the Children Italia al Parlamento (
maggiori informazioni).
Tali indicazioni sono state accolte da alcuni deputati e sono confluite nella proposta di legge
AC 1658 per stabilire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. La proposta è stata oggetto di solleciti al Parlamento anche quest’anno (
si veda il comunicato di Save the Children Italia del 7.5.2015)
In particolare, all’articolo 13 si propone di istituire un Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, responsabile dell’intera gestione della fase di accoglienza dei minori stranieri richiedenti asilo e non, in modo di sostenere l’attività svolta dai servizi sociali dei comuni.
In modo simile al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), il Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati dovrebbe assicurare una razionale e omogenea distribuzione dei fondi e degli oneri fra i Comuni aderenti al programma di accoglienza.
Cosa fare, quando non è chiaro qual’è il Comune competente?
Finché non sarà istituito un sistema si accoglienza coordinato, rimane difficile determinare, nel caso concreto, quale Comune abbia la competenza a coprire i costi dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ed in particolare nei casi frequenti in cui i minori
– sono sbarcati sulle coste meridionali del paese,
– sono stati accolti in centri di accoglienza temporanea nelle vicinanze,
– lasciano la struttura entro breve tempo e raggiungono altre zone del paese,
– sono identificati e accolti presso altri Comuni
Date queste costanti, è possibile valutare alcuni elementi variabili, al fine di determinare il luogo in cui il minore ha i principali interessi, quali:
- – per quanto tempo il minore è rimasto in ciascuna località,
- – dove è stato nominato il tutore e dove questo si trova,
- – dove il minore frequenta la scuola (essendo la frequenza d’obbligo),
- – attività e interessi del minore in ciascuna località,
- – dove il minore intende soggiornare e con quali modalità (opportunità di formazione/lavoro/rete sociale di conoscenti)
- – presenza di parenti nel territorio dei Comuni interessati,
- – quali motivi hanno determinato l’alloontanamento dalle strutture
La valutazione dovrebbe coinvolgere il minore e il suo tutore, oltre ai servizi sociali e eventualmente l’autorità giudiziaria, in caso di conflitti fra minore e tutore, oppure quando il tribunale per i minorenni valuti lo stato di abbandono, ovvero adotti un provvedimento di prosieguo amministrativo dell’accoglienza.
Accoglienza temporanea per i minori richiedenti asilo
Meno complicato è conoscere qual’è il Comune competente a coprire le spese per l’accoglienza dei minori richiedenti asilo.
Per essi sono competenti i Comuni aderenti al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
Il Servizio Centrale dello SPRAR coordina il servizio di accoglienza in modo da distribuirlo in modo omogeneo fra i Comuni.
I Comuni ricevono fondi dal Ministero dell’Interno per coprire le spese di accoglienza.
La “Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo” adottata in data 7 dicembre 2006 dal Ministro dell’interno d’intesa con il Ministro della giustizia, ha destinato fondi per i rimborsi che gli enti locali possono richiedere alle Prefetture competenti delle spese sostenute per l’accoglienza del minore straniero non accompagnato richiedente asilo solo dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all’inserimento nelle strutture del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
Si ricorda che le persone straniere si considerano minorenni in base alla legge dello stato di cui hanno la cittadinanza, e non secondo legge italiana. Vedi la scheda “Protezione dei minori stranieri e maggiore età”.
Scheda aggiornata al giugno 2015
Riferimenti:
Sito internet del Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020
Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
Notizia: Aumentato il finanziamento del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Trattato di diritto di famiglia. Vol. VI – Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia. II ed. 2012, Giuffrè.