Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano, ai fini del ricongiungimento familiare, ma non quando esso è disposto nei confronti del “affidatario” che abbia la cittadinanza italiana.
La Corte sostiene che il ricongiungimento familiare del minore affidato con provvedimento di Kafalà possa essere realizzato solo dai cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione e non, invece, da cittadini italiani in quanto a questi ultimi dovrebbe applicarsi esclusivamente la normativa italiana di cui alla legge n. 184 del 1983.
Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 23 settembre 2011 n. 1945.