L’ascolto del minore vittima o
testimone di un reato
Ogni persona ha capacità di
testimoniare (art. 196 c.p.p.), e così anche i bambini minori di
quattordici anni.
L’obbligo di impegnarsi a dire la
verità nel rendere una testimonianza nel processo è previsto per le
persone che hanno compiuto quattordici anni (art. 497, comma 2°,
c.p.p.).
Ad ogni modo, è il giudice che valuta
l’attendibilità del testimone.
La valutazione del teste minorenne
compiuta dal giudice prevale sulle valutazioni compiute da esperti
chiamati a dare pareri (art. 196 c.p.p.) per accertare la capacità
del minore a deporre.
Anche se la legge prevede che la
persona minore di 14 anni non può intervenire negli atti del
procedimento, vi è comunque capacità a testimoniare. E’ il caso
delle ispezioni personali, delle perquisizioni personali o locali
(artt. 249 e 250 c.p.p.), laddove è richiesta la presenza della
persona interessata (art. 120 c.p.p.).
Come ascoltare la vittima di abusi?
Alla base delle corrette modalità
dell’ascolto del minore, vi è la Carta di Noto redatta nel 1996
che detta i seguenti principi ordine alle corrette modalità di
ascolto del minore abusato:
- necessità di avvalersi di
professionisti specificamente formati, che devono utilizzare
metodologie e criteri ritenuti affidabili dalla Comunità
scientifica; - utilizzare un setting adeguato, tale da
garantire la serenità del minore e di procedere a videoregistrazione
o quantomeno audio-registrazione; si specifica comunque che
l’incidente probatorio è la sede privilegiata delle dichiarazioni
del minore nel corso del procedimento; - informare il minore dei suoi diritti e
consentirgli di esprimere sue opinioni, esigenze e preoccupazioni; - evitare domande o comportamenti che
possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità
delle risposte; - la funzione dell’esperto incaricato
di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve
restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va
pertanto affidata a soggetti diversi.
Lo stesso vale per i casi di abuso sessuale collettivo sui minori. Così prevede la Carta di Noto, integrata dal Protocollo di Venezia del 23.9.07. Essa vale come raccomandazione e non ha carattere normativo: è un protocollo sulle
metodologie da seguire nelle interviste ai minori, e la sua
l’inosservanza non è causa di nullità o di inutilizzabilità
dell’esame nel processo.
Molto importante è anche la ratifica
in Italia, con la Legge 172/2012, della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
Tale legge provvede a completare le
cautele e le garanzie che devono presidiare la partecipazione del
minorenne del processo penale.
Sulla base dei principi sopra
enunciati, le norme penalistiche attinenti l’audizione del minore
hanno, quale obiettivo principale, quello della tutela del minore
stesso.
Le garanzie previste dal codice di procedura penale
“L’assistenza affettiva e
psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni
stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di
altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall’autorità
giudiziaria che procede” (articolo 609 decies del codice di
procedura penale).
La necessità che intervenga
l’ammissione del giudice è volta alla tutela del minore, al fine
di escludere che l’assistenza possa essere fornita, non solo dal
genitore abusante, ma anche dall’altro genitore che ponga in essere
meccanismi collusivi nei confronti del medesimo.
In ogni caso al minorenne è assicurata
l’assistenza dei servizi minorili del Ministero della
giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Si discute se l’Autorità giudiziaria
possa avvalersi di un ausiliario di sua fiducia, nel caso in cui,
nonostante l’intervento del servizio pubblico, il minore non sia
sufficientemente preparato sul piano emotivo a rendere testimonianza
nel processo.
Il minore è sentito dal giudice
assieme ad un familiare o ad un esperto di psicologia infantile (art.
498 comma 4° c.p.p.). In questo caso, il familiare e/o l’esperto
svolge una funzione di ausilio del giudice e non già di assistenza
psicologica del minore.
A parte queste premesse di carattere
generale, la norma di riferimento riguarda l’acquisizione delle
dichiarazioni della vittima o del testimone prima dello svolgimento
del processo, con modalità che garantiscono la piena validità e il
diritto di difesa dell’imputato (incidente probatorio, art. 392
c.p.p.).
Tutte le previsioni sopra richiamate
nascono dall’esigenza che l’ascolto del minore avvenga sempre in
via anticipata, sia in quanto le prime dichiarazioni del bambino sono
considerate maggiormente attendibili. Inoltre, si vuole accelerare il
processo di elaborazione di vissuti dolorosi e la conclusione del
dibattimento, per evitare di ripetere interrogatori riguardanti
esperienze traumatiche.
Il pubblico ministero, anche su
richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero
della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi
previste dal comma 1”, e dunque anche se non vi sia motivo di
ritenere che il testimone sia esposto a violenza o minaccia o
promessa di denaro, ed anche se non vi sia motivo di ritenere che il
minore o la persona offesa maggiorenne non potranno essere esaminati
nel dibattimento “per infermità od altro grave impedimento”
(art. 392 co. 1 bis c.p.p.).
Audizione protetta
Di fondamentale importanza è, inoltre,
l’art. 398 comma 5 bis c.p.p., che detta le regole per la
cosiddetta audizione protetta, la cui adozione è rimessa alla valutazione del giudice:
“Nel caso di
indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il
giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi
siano minorenni, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il
luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere
all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone
lo rendono necessario od opportuno.
A tal fine l’udienza può svolgersi
anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove
esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,
presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della
prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.
Quando si verifica una indisponibilità
di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con
le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.
Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle
parti”
Audizione attraverso il giudice
“Le prove sono assunte con le forme stabilite per il
dibattimento” (art. 401 comma 5, c.p.p.).
Il minore di 18 anni deve essere esaminato dal giudice durante il dibattimaneto, e non dal difensore della controparte, come avviene invece per le vittime e per i testimoni adulti (art. 498 comma 4, c.p.p.).
Alle parti processuali viene, quindi,
consentito di rivolgere domande al minore, ma a condizione che
ciò avvenga indirettamente: è il Giudice che farà da tramite tra
le parti ed il minore e potrà avvalersi dell’ausilio di un esperto
di psicologia infantile.
Il Presidente, sentite le parti, se
ritiene che l’interrogatorio del testimone da parte della difesa
dell’imputato non metta in pericolo la serenità del testimone
minorenne, l’esame possa proseguire nelle forme ordinarie.
In ogni caso, la domanda deve essere
ammessa dal Giudice, come accade nel dibattimento.
Vale, inoltre, sempre il divieto che la
legge prevede in ordine alla domande “sulla vita privata o sulla
sessualità della persona offesa se non necessarie alla ricostruzione
del fatto” ex art. 472 comma 3 bis c.p.p..
Altri limiti all’audizione per proteggere il minore vittima di reato
Il comma 4 ter del suddetto art. 498
c.p.p., allo scopo di evitare che il minore venga a trovarsi davanti
al cospetto dell’autore del reato, prevede che il suo esame possa
esser effettuato con ”l’uso di un vetro a specchio unitamente
ad un impianto citofonico”.
A sua volta, l’art. 498 comma 4 bis
c.p.p. prevede, per la fase dibattimentale, che “si applicano, se
una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario,
le modalità di cui all’articolo 398 comma 5 bis”.
Infine, ai sensi dell’art. 393 comma
2 bis c.p.p., la richiesta di incidente probatorio nei casi di cui
all’art. 392 comma 1 bis c.p.p. impone la completa discovery degli
atti.
Inoltre, se il minore di anni 16 ha già reso dichiarazioni prima del processo (incidente probatorio), l’esame in sede dibattimentale ha carattere residuale. L’esame del minore nel dibattimento è limitato e ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (art. 190 bis c.p.p.).
La
Corte di Cassazione, con riferimento al processo d’appello, ha
limitato la possibilità di esaminare nuovamente il minore già
sentito in incidente probatorio, in quanto “è necessario che
nell’atto di appello siano indicate specificamente le circostanze
su cui dovrebbe vertere l’esame ai sensi dell’art. 190 bis
c.p.p., non essendo sufficiente evidenziare genericamente l’utilità
di assumerne la testimonianza” (Cassazione penale, Sezione III, 3 aprile 2008
n. 19728).
Modalità dell’audizione
Quanto alle modalità dell’audizione,
l’incidente probatorio si svolge con la partecipazione necessaria
del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato, e facoltativa
della parte offesa.
Anche il dibattimento si svolge sempre
a porte chiuse quando la parte lesa sia minorenne e normalmente
presso strutture specializzate esterne agli uffici giudiziari (art.
472 3 bis c.p.p., nei processi in relazione ai reati di cui agli
artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter e 609-octies c.p.).
Il minore viene esaminato dal giudice
alla presenza del genitore e/o di un ausiliario che possa garantirne
lo svolgimento in condizioni di serenità.
La Cassazione ha precisato che la
presenza di un esperto in psicologia infantile, nominato ai sensi
dell’art. 498 c.p.p., ha solo la funzione di assistere il giudice
ovvero indicare le modalità con cui devono essere poste le domande e
non ricorre alcuna nullità ove sia il giudice a condurre la prova
testimoniale (Cass. pen., sez. III 5 febbraio 2008, n. 11130).
Si devono evitare le domande suggestive, anche se esso
non può considerarsi violato se le domande siano state poste dal
giudice, al fine di vincere la ritrosia o resistenza del minore nel
deporre (art. 499 commi 2 e 3 c.p.p.).
Potranno poi essere utilizzate, al fine di mettere a
proprio agio il minore, tecniche non discorsive, quali il disegno,
ovvero l’utilizzo di bambole.
Anche se queste cautele non sono previste dalla legge negli
ascolti del minore davanti al pubblico ministero ed alla polizia
giudiziaria, nella prassi vengono adottate analoghe cautele, in primo
luogo di tutto quella di demandare l’ascolto del minore a personale
specializzato, con l’ausilio di psicologi esperti.
Esigenza prioritaria nell’audizione
del minore è, inoltre, quella di evitare il rischio di
sovrapposizione degli ascolti e dei possibili inquinamenti probatori.
Per coordinare meglio le attività di
vari organismi giudiziari (Procura minorile e ordinaria, Tribunale
per i minorenni, Procura ordinaria) e limitare il numero di
ascolti del minore (si pensi alla pendenza di procedimenti a carico
di imputati minorenni e maggiorenni, o procedimento penale e civile),
si è giunti all’elaborazione di protocolli di intesa tra vari
organi dell’Autorità Giudiziaria.
Contenuti realizzati grazie al contributo reso a titolo gratuito da Pierpaolo di Lorenzo, Raffaella M. Lombardi e Mauro Moroni del team legale del Gruppo Telecom Italia, nell’ambito di un’iniziativa pro bono per Save the Children.
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