La Corte di Cassazione attribuisce direttamente al minore il diritto a ottenere il risarcimento in quanto soggetto che ha subto le conseguenze del danno lamentato (articoli 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione).

Il diritto è esercitato senza mediazioni di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini.

La domanda di risarcimento del danno è avanzata personalmente dal bambino.

 

Nel caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, il danno per il quale è riconociuto il diritto a chiedere il risarcimento da parte del minore in proprio è riconducibile allo stato funzionale di infermità come la condizione evolutiva della vita handicappata, ovvero ad essere messo in condizione di poter vivere meno disagevolmente, anelando ad una meno incompleta realizzazione dei suoi diritti di individuo singolo e di parte sociale scolpiti nell’articolo 2 della Costituzione.