Quando i genitori si separano, che sia una coppia sposata o una coppia convivente, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tal caso si parla di affido condiviso e la responsabilità genitoriale deve essere esercitata da entrambi i genitori. Ciò significa che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, senza alcuna distinzione tra colui che ha il collocamento prevalente del figlio e l’altro genitore.
Prioritariamente i figli minori devono rimanere affidati a entrambi i genitori (c.d. affido condiviso), ma in determinati casi sarà il giudice a stabilire a quale genitore sono affidati (c.d. affido esclusivo), determinando altresì i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può anche stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Art. 315 bis cc Diritti e doveri dei figli ( Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014).
Art. 337- ter. Provvedimenti riguardo ai figli (( Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014).
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, New York, 20.11.1989