Dati gli effetti negativi che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico della figlia minore dall’affidamento condiviso, in presenza di un continuo comportamento denigratorio da parte di un genitore e della sua famiglia nei confronti dell’altro, l’affidamento del minore è disposto nei confronti di quest’ultimo: un’ eccezione alla regola dell’affidamento condiviso fra i genitori.
Conforme: Corte di Cassazione, I Sez. Civile, 15.09.2011 n. 1886